Art. 2.
Indicazioni  del  produttore  per  i  cementi  e preparati contenenti
           cemento che non necessitano di agente riducente

  1.  Al  fine di rendere possibile in tutti i casi l'identificazione
sul  mercato  dei  cementi  rispondenti alle prescrizioni in materia,
fatte   salve   le   disposizioni   relative   alla  classificazione,
all'imballaggio  ed all'etichettatura dei preparati e delle sostanze,
il  produttore  apporra'  apposita  indicazione  sugli imballaggi dei
cementi  o  dei  preparati  contenenti cemento che non necessitano di
impiego di agente riducente.