Art. 2. Indicazioni del produttore per i cementi e preparati contenenti cemento che non necessitano di agente riducente 1. Al fine di rendere possibile in tutti i casi l'identificazione sul mercato dei cementi rispondenti alle prescrizioni in materia, fatte salve le disposizioni relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati e delle sostanze, il produttore apporra' apposita indicazione sugli imballaggi dei cementi o dei preparati contenenti cemento che non necessitano di impiego di agente riducente.