Art. 4.
                         Disposizioni finali

  1.  Il  metodo  di  cui  all'art.  1,  puo'  essere utilizzato sino
all'approvazione  da  parte  del  Comitato europeo di normalizzazione
(CEN) di una specifica norma tecnica armonizzata sulla materia.
  2.   Le   prove   effettuate   secondo   le   metodologie  indicate
nell'Allegato  1  continueranno comunque ad essere ritenute valide ed
accettate  dagli  organismi preposti alla vigilanza per un periodo di
sei   mesi   prima   dell'approvazione   da  parte  del  Comitato  di
normalizzazione  (CEN)  della specifica normativa tecnica armonizzata
sulla materia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 febbraio 2005
                                                 Il ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2005

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 222