Art. 4. Disposizioni finali 1. Il metodo di cui all'art. 1, puo' essere utilizzato sino all'approvazione da parte del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) di una specifica norma tecnica armonizzata sulla materia. 2. Le prove effettuate secondo le metodologie indicate nell'Allegato 1 continueranno comunque ad essere ritenute valide ed accettate dagli organismi preposti alla vigilanza per un periodo di sei mesi prima dell'approvazione da parte del Comitato di normalizzazione (CEN) della specifica normativa tecnica armonizzata sulla materia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 febbraio 2005 Il ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 222