(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1

                    DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO
               DI CROMO IDROSOLUBILE (VI) NEL CEMENTO

1. Scopo.

    Questa  norma  descrive il metodo di determinazione del contenuto
di cromo idrosolubile (VI) nel cemento.
    La norma descrive il metodo di riferimento.
    Questo  metodo  e'  costituito  da  due  fasi,  una  procedura di
estrazione  ed  un'analisi dell'estratto filtrato. Altri procedimenti
strumentali  possono  essere  impiegati  per  l'analisi dell'estratto
filtrato se si dimostra che questi forniscono risultati equivalenti a
quelli  ottenuti  usando  il  procedimento  di  riferimento. Nei casi
controversi, ci si atterra' al solo procedimento di riferimento.
    Questa   norma   si  applica  ai  cementi.  Essa  potrebbe  avere
un'applicazione  piu'  ampia,  ma dovrebbe essere verificata prodotto
per   prodotto.   Nell'Appendice   B   e'   fornita   una  guida  per
l'applicazione  della  norma  per  la determinazione del contenuto di
cromo idrosolubile (VI) nei preparati contenenti cemento.
    L'Appendice  A  fornisce un procedimento normativo da seguire nel
caso  in  cui  questa  prova venga usata come base per la valutazione
della  rispondenza di un cemento ai limiti normativi dati dal decreto
del Ministero della salute 10 maggio 2004.

2. Riferimenti normativi.

    Questa norma rimanda, mediante riferimenti datati e non datati, a
disposizioni  contenute  in  altre  pubblicazioni.  Tali  riferimenti
normativi   sono   citati  nei  punti  appropriati  del  testo  e  le
pubblicazioni  sono  di  seguito  elencate.  Per  quanto  riguarda  i
riferimenti  datati,  successive  modifiche  o  revisioni apportate a
dette  pubblicazioni  valgono unicamente se introdotte nella presente
norma  come  aggiornamento  o revisione. Per i riferimenti non datati
vale   l'ultima   edizione  della  pubblicazione  alla  quale  si  fa
riferimento.
    EN  196-1 - Metodi di prova dei cementi - Parte 1: Determinazione
delle resistenze meccaniche.
    EN  196-7  -  Metodi  di  prova  dei cementi - Parte 7: Metodi di
prelievo e campionatura del cemento.

3. Requisiti generali di prova.

3.1 Numero delle prove.

    La  determinazione  del  contenuto di cromo idrosolubile (VI) nel
cemento,  nei casi in cui la determinazione non e' parte di una serie
soggetta a controllo statistico, deve essere condotta due volte.
    Quando  la  determinazione  appartiene  a  una  serie  soggetta a
controllo statistico, sara' richiesta almeno una singola prova.
    Nei casi controversi, il numero di prove sara' pari a due (vedere
anche 3.3).

3.2 Ripetibilita' e riproducibilita'.

    Ripetibilita'  - precisione in condizioni di ripetibilita' in cui
risultati  di  prove  indipendenti sono ottenuti con lo stesso metodo
sull'identico   materiale   nello  stesso  laboratorio  dallo  stesso
operatore  usando  la  stessa  apparecchiatura  all'interno  di brevi
intervalli di tempo.
    Riproducibilita'  -  precisione in condizioni di riproducibilita'
in  cui  risultati  di  prove  sono  ottenuti  con  lo  stesso metodo
sull'identico  materiale  in diversi laboratori con diversi operatori
usando una diversa apparecchiatura.
    Ripetibilita'  e  riproducibilita'  in questa norma sono espresse
come  scarto  tipo di ripetibilita' e scarto tipo di riproducibilita'
in  percentuale  assoluta,  grammi  ecc. in accordo con le proprieta'
testate.

3.3 Espressione di masse, volume, fattori e risultati

    Le  masse  nella  fase di estrazione vanno espresse in grammi con
approssimazione  di  0,1  g.  Le  masse  nella  fase di analisi vanno
espresse  in  grammi con approssimazione di 0,0001 g e i volumi delle
burette  in  millilitri  con  approssimazione  di  0,05  ml se non e'
specificato diversamente.
    I risultati, quando e' stato ottenuto il risultato di una singola
prova, vanno espressi come percentuale fino alla 5ª cifra decimale.
    Quando  siano stati ottenuti i risultati da due prove, si calcola
la  media  dei  risultati ed il valore va espresso in percentuale con
cinque  cifre  decimali. Se tra i risultati delle due prove vi e' una
differenza superiore al doppio dello scarto tipo di ripetibilita', la
prova deve essere ripetuta e va presa la media dei due risultati piu'
vicini.
    I   risultati   di  tutte  le  prove  individuali  devono  essere
registrati.

3.4 Determinazione del bianco.

    Deve  essere  realizzata  una  determinazione  del  bianco  senza
campione seguendo lo stesso procedimento e usando la stessa quantita'
di  reagenti.  I  risultati  ottenuti  dalla determinazione analitica
devono essere corretti di conseguenza.

4. Reagenti.

4.0. Requisiti generali.

    Devono  essere usati solo reagenti di qualita' analitica. L'acqua
dovra'  essere  distillata  o  deionizzata  con conduttivita' <=  0,5
mS/m.
    Se  non  diversamente indicato, percentuale significa percentuale
in massa.
    Se non diversamente indicato i reagenti liquidi concentrati usati
in  questa norma hanno la seguente densita' (rho) (in g/cm3 a 20 °C):
acido cloridrico = 1,18 a 1,19

4.1 Acido cloridrico concentrato (HCI).


4.2 Acido cloridrico diluito, 1,0 mol/litro.


4.3 Acido cloridrico diluito, 0,04 mol/litro.


4.4 Acetone, (CH(base)3.CO.CH(base)3), (rho) = 0.79.


4.5 Soluzione   di   indicatore.   Dissolvere   0.125   g  di  sim  -
difenilcarbazide      (C(base)6H(base)5NHNH)     (base)2CO,     (1,5-
difenilidrazide)  in 25 ml di acetone (4.4) in un matraccio tarato da
50 ml. Portare a volume con acqua. La soluzione di indicatore scadra'
dopo una settimana.


4.6 Soluzione standard cromato.

4.6.1  Soluzione  standard.  Dissolvere  0.1414  g  di  bicromato  di
potassio   secco  (K(base)2Cr(base)2  O(base)7),  essiccato  a  massa
costante  a (140+-5) °C, in acqua in un matraccio tarato da 1000 ml e
portare a volume con acqua.
    Questa soluzione contiene 50 mg Cr (VI) in un litro.
4.6.2  Soluzione  campione.  Trasferire 50,0 ml di soluzione standard
(4.6.1)  in  un  matraccio  tarato  da  500 ml e portare a volume con
acqua.
    Questa  soluzione contiene 5 mg Cr (VI) in un litro. La soluzione
campione deve essere preparata al momento.

4.7 Sabbia normalizzata CEN. Secondo la EN 196-1.


5. Apparecchiatura.


5.1   Bilancia(e),   bilancia  analitica,  in  grado  di  pesare  con
accuratezza  di  þ  0,0005 g  e  bilancia di laboratorio, in grado di
pesare con accuratezza di +- 1 g.


5.2 Mescolatrice, a due velocita' secondo la EN 196-1.


5.3  Spettrofotometro,  per misurare la assorbanza di una soluzione a
540 nm, o filtro fotometro equipaggiato con un filtro che fornisce la
massima trasmittanza a circa 540 nm.


5.4 Celle, con percorso ottico di 10 mm.


5.5 Vetreria volumetrica, matracci tarati da 50 ml, 500 ml e 1000 ml;
pipette da 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 15,0 e 50,0 ml.


5.6. pH metro, in grado di misurare con accuratezza di +- 0,05.


5.7  Sistema  di  filtrazione,  comprendente  una  pompa per il vuoto
collegata  ad una beuta da vuoto in grado di alloggiare, a tenuta, un
crogiolo filtrante, o imbuto Buchner o altra attrezzatura idonea.


5.8  Filtri,  pori di dimensione minore o uguale a 7 \mu m, in fibra,
privi di leganti organici, o equivalenti filtri in fibra di vetro.

    Nota.  Alcune  carte da filtro possono essere contaminate durante
la  fabbricazione  con  sostanze  che  possono ridurre il cromo (VI).
Bisognerebbe   effettuare   una   prova   di  bianco  per  assicurare
l'adeguatezza delle carte da filtro scelte.

5.9 Sistema di filtrazione.

              ---->  Vedere immagine a pag. 11   <----


Figura 1. Esempio di un sistema di filtrazione

    Il  sistema di filtrazione consiste di un imbuto Buchner (per es.
con  diametro di 205 mm, fissato su beuta da vuoto della capacita' di
2  litri), parzialmente riempita di sabbia all'interno del quale c'e'
un beaker di piccole dimensioni per raccogliere il filtrato, disposto
su  un letto di sabbia. L'apparato e' collegato ad una pompa da vuoto
(vedere Figura 1).

6. Preparazione del campione di cemento.

    Immediatamente prima di effettuare l'analisi chimica, il campione
di  laboratorio,  prelevato  secondo quanto stabilito dalla EN 196-7,
deve essere trattato come segue per ottenere un campione omogeneo.
    Prelevare circa 1000 g di campione mediante un campionatore o per
quartatura.
    Trasferire  questo  campione  in un contenitore asciutto e pulito
con  una  chiusura  ermetica  e scuotere vigorosamente per mescolarlo
perfettamente.
    Condurre  tutte  le  operazioni il piu' rapidamente possibile per
far  si' che il campione sia esposto all'aria ambientale per un tempo
minimo.

7. Procedimento.


7.1 Principio.

    Preparare  una  malta  di cemento utilizzando sabbia normalizzata
CEN  e  acqua.  La  malta e' mescolata per un tempo specificato e poi
filtrata.  Una quota di filtrato e' trattata con sim-difenilcarbazide
e  acidificata all'interno di un intervallo ristretto di pH. Il Cromo
VI  in  soluzione  acida  forma  un  complesso  rosso-violetto il cui
assorbimento   e'  misurato  spettrofotometricamente  a  540  nm.  Il
contenuto  di  cromo idrosolubile (VI) e' determinato da una curva di
taratura.

7.2 Preparazione della malta.


7.2.1 Composizione della malta.

    Le  proporzioni  in  massa  devono  essere  una  parte di cemento
(vedere  6),  tre parti di sabbia normalizzata CEN (4.7), e una mezza
parte di acqua (4.0) (rapporto acqua/cemento 0,50).
    Nota 1. Deve essere usata acqua di tipo analitico (vedere 4.0).
    Ogni  impasto deve essere formato da (450 +- 2) g di cemento (M),
(1350 +- 5) g di sabbia e (225 +- 1) g di acqua (V1).
    Nota  2.  Quando i cementi che devono essere testati sono a presa
rapida,  un  rapporto acqua cemento di 0,50 potrebbe non produrre una
quantita'  sufficiente  di  filtrato per l'analisi. In questi casi e'
possibile aumentare il contenuto di acqua, e dunque il rapporto acqua
cemento,  fino  a  quando non si ottiene una quantita' sufficiente di
filtrato (vedere 7.3).

7.2.2 Miscelazione della malta.

    Pesare   il  cemento  e  l'acqua  per  mezzo  della  bilancia  di
laboratorio  (5.1).  Quando l'acqua e' aggiunta in volume questa deve
essere dosata con accuratezza di +- 1 ml.
    Mescolare   ogni   impasto  di  malta  meccanicamente  usando  la
mescolatrice  (5.2).  I  tempi  dei  vari stadi di miscelazione fanno
riferimento  al  momento  nel  quale  la  mescolatrice viene accesa o
spenta e devono essere contenuti entro +- 2 s.
    Il procedimento di miscelazione deve essere come segue:
      a) mettere  l'acqua  ed il cemento nella bacinella, avendo cura
di evitare perdite di acqua o di cemento;
      b) appena l'acqua ed il cemento vengono in contatto, avviare la
mescolatrice a bassa velocita' (vedere EN 196-1 prospetto 2) avviando
il  cronometraggio dei tempi di miscelazione. Annotare, il momento di
inizio prova, al piu' prossimo minuto, come «tempo zero». Ed iniziare
la  registrazione  dei  tempi  di  miscelazione.  Dopo  30 secondi di
miscelazione   aggiungere   la  sabbia  con  flusso  costante  per  i
successivi  30 secondi. Regolare la mescolatrice a velocita' alta (v.
EN  196-1  prospetto  2)  e  continuare  la  miscelazione  per  altri
30 secondi;
      c) fermare  la  mescolatrice  per  90  secondi. Durante i primi
30 secondi,  togliere  mediante un raschietto di gomma tutta la malta
che  aderisce  alle pareti e al fondo della bacinella e collocarla al
centro della bacinella stessa;
      d) continuare la miscelazione ad alta velocita' per 60 secondi.
    Nota. Normalmente queste operazioni di miscelazione sono condotte
automaticamente.  Puo'  essere  usato  un controllo manuale di queste
operazioni e dei tempi.

7.3 Filtrazione.

    Assicurarsi  che  il  sistema  di filtrazione (ovvero la beuta da
vuoto,  il  crogiolo  filtrante  o l'imbuto Buchner ed il filtro come
pure il beaker di piccole dimensioni) sia asciutto prima dell'uso.
    Posizionare  il  crogiolo filtrante o l'imbuto Buchner (5.7) ed i
filtri  (5.8).  Non  preumidificare  il  filtro.  Creare  il vuoto ed
inserire  la  malta nell'apparecchiatura di filtrazione. Filtrare per
un  massimo  di  10 minuti  per ottenere un volume minimo di 15 ml di
filtrato.  Se  non  sono  stati  ottenuti  almeno  15  ml  in  questo
intervallo di tempo, continuare a filtrare per ottenere una quantita'
sufficiente  ad  effettuare  la  determinazione (i). Questo eventuale
scostamento deve essere registrato.
    Nota.  Quando  un  filtrato  presenta una torbidita' che non puo'
essere   rimossa   per   semplice  filtrazione,  questo  puo'  essere
centrifugato   e   filtrato  su  una  membrana  filtrante  di  minore
porosita'.  Se  malgrado cio' il filtrato permane torbido, per questi
campioni,  andra'  utilizzato  come  bianco  il filtrato dello stesso
campione senza aggiunta dell'indicatore.

8. Determinazione del cromo (VI).


8.1 Generalita'.

    I   risultati   delle  prove  interlaboratorio  hanno  dimostrato
l'importanza  di  seguire con precisione tutte le operazioni, la loro
sequenza  e  la  loro  tempistica,  per  ottenere i valori di seguito
indicati per la ripetibilita' e la riproducibilita'.

8.2 Misura della assorbanza.


8.2.1 Costruzione della curva di taratura.

    Trasferire  1,0;  2,0; 5,0; 10,0; e 15,0 ml di soluzione standard
preparata al momento (4.6.2) in un matraccio da 50 ml.
    Aggiungere  5,0  ml  di  soluzione  di indicatore (4.5) e 5 ml di
acido cloridrico a 0,04 mol/l (4.3). Portare a volume con acqua.
    Le soluzioni di calibrazione contengono rispettivamente 0,1; 0,2;
0,5; 1,0 e 1,5 mg di Cr (VI) in un litro.
    Misurare  i  valori  di  assorbanza  delle soluzioni e del bianco
(3.4)  a  540  nm,  15  -  30  minuti dopo l'aggiunta della soluzione
indicatore.
    Costruire  la curva di taratura riportando in grafico i valori di
assorbanza in funzione delle concentrazioni di cromo (VI).

8.2.2 Assorbanza del campione.

    Entro 8 ore dalla filtrazione porre con una pipetta 5,0 ml, (V2),
di  filtrato  in  un beaker da 100 ml. Aggiungere 5,0 ml di soluzione
indicatore  (4.5) e 20 ml di acqua e agitare. Regolare immediatamente
il  pH (5.6) tra 2,1 e 2,5 aggiungendo acido cloridrico 1,0 mol/l (in
genere  0,2  -  0,6  ml  corrispondono a 5 - 15 gocce). Registrare il
valore  di  pH.  Trasferire in un matraccio da 50 ml, (V3). Portare a
volume con acqua e agitare il matraccio.
    Misurare la assorbanza della soluzione rispetto al bianco (3.4) a
540 nm, 15-30 minuti dopo l'aggiunta della soluzione indicatore.

8.2.3 Determinazione della concentrazione di Cromo (VI).

    Determinare  la concentrazione (C) del cromo idrosolubile (VI) in
mg/litro in base alla curva di taratura.

9. Calcolo ed espressione dei risultati.


9.1 Calcolo.

    Calcolare  il  contenuto di cromo (VI), K, espresso in % rispetto
alla massa asciutta del cemento usando l'equazione (1):
    K = C x (V(base)3 /V(base)2) x (V(base)1 /M) x 10(elevato)-4 (1)
    dove:
    C  e'  la  concentrazione  di  cromo (VI) ottenuta dalla curva di
taratura, in mg/l;
    V(base)1  e' il volume dell'acqua d'impasto (eluente) (7.2.1), in
ml;
    V(base)2 e' il volume di filtrato in misura (8.2.2), in ml;
    V(base)3 e' il volume del matraccio tarato (8.2.2), in ml;
    M e' la massa del campione di cemento (7.2.1), in g.
    Nota  1.  V(base)3  /V(base)2  e'  il  fattore  di diluizione del
filtrato in prova al 8.2.2.
    Nota  2.  V(base)1  /M  e'  il rapporto acqua cemento usato nella
preparazione  della  malta,  nominalmente  0,50  ma  vedere nota 2 al
7.2.1.

9.2 Espressione dei risultati.

    Esprimere  i  risultati,  sia  la  media  di due risultati che il
valore  singolo,  come  contenuto di cromo idrosolubile (VI): al piu'
vicino 0,00001 % in massa di cemento secco.
    Nota.   Per  convertire  i  risultati  espressi  in  %  in  massa
(asciutta) in ppm moltiplicare per 10 000.

10. Rapporto dei risultati.

    Riportare il contenuto di cromo idrosolubile (VI) nel cemento.
    Riportare  ogni scostamento dal metodo di riferimento usato nella
determinazione.

11. Ripetibilita' e riproducibilita'.

    Per  i  cementi che hanno un contenuto di cromo idrosolubile (VI)
compreso tra 0,0001% e 0,0005%:
      lo  scarto  tipo  di  ripetibilita'  e'  0,000  015  % in massa
(secca);
      lo  scarto  tipo  di  riproducibilita'  e' 0,000 040 % in massa
(secca).

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APPENDICE  A  (Normativa) - VALUTAZIONE DELLA RISPONDENZA DEL CEMENTO
AI  REQUISITI  DEL DECRETO MINISTERIALE 10 MAGGIO 2004, SUL CONTENUTO
                  DI CROMO IDROSOLUBILE ESAVALENTE.


Premessa.

    Il  decreto  ministeriale  10 maggio  2004  proibisce,  tra altre
indicazioni,  la  commercializzazione  e  l'impiego  di  cemento e di
preparati  contenenti  cemento  che, quando idratati, contengano piu'
dello  0,0002  %  di  cromo idrosolubile esavalente, determinato come
percentuale in massa sul cemento secco.
    Questo  decreto  intende  limitare  l'insorgenza  delle dermatiti
allergiche  da contatto legate ai cromati, che possono verificarsi in
fase di impiego di cemento o preparati contenenti cemento.
    Deve  comunque  essere  rilevato  che  la  limitazione  di  cromo
esavalente  assicura  soltanto  un  miglioramento della protezione da
dermatiti  allergiche da contatto e che l'uso di adeguati dispositivi
di   protezione   individuale   sara'   comunque   richiesto  per  la
manipolazione  del  cemento bagnato, al fine di impedire le dermatiti
da  contatto  irritanti causate dalla natura altamente alcalina della
pasta di cemento.
    Per  ottenere la rispondenza ai limiti imposti dalla normativa e'
generalmente  necessario  incorporare  un agente riducente durante la
produzione   di  cemento  o  di  preparati  contenenti  cemento,  che
converta,  durante l'idratazione, il cromo idrosolubile esavalente in
cromo  insolubile  trivalente. Il decreto ministeriale 10 maggio 2004
richiede   anche   che   sia   indicato   in   modo  leggibile  sulla
documentazione  della  spedizione  e  sull'imballaggio  il periodo di
conservazione  durante il quale l'agente riducente rimane efficace in
riferimento ai limiti imposti dalla normativa.
    Lo  scopo di questa appendice normativa e' fornire uno schema per
la   valutazione   della   rispondenza   ai   requisiti  del  decreto
ministeriale 10 maggio 2004.

A.1. Scopo.

    Questo  documento  specifica lo schema che si applica ai cementi,
basato su l'autocontrollo del produttore con verifica di terza parte,
per  la  valutazione  della  rispondenza  ai  requisiti  del  decreto
ministeriale    10 maggio   2004   relativi   al   cromo   esavalente
idrosolubile.
    Questo  documento  fornisce  regole  tecniche per il controllo di
produzione  in  fabbrica da parte del produttore, includendo prove di
autocontrollo  su  campioni  e  per  la  verifica  di terza parte del
controllo di produzione in fabbrica. Esso fornisce inoltre regole per
le  azioni  che  devono essere intraprese nel caso di non rispondenza
alla  procedura  applicata dal produttore o nel caso in cui si superi
il  limite  di  cromo  idrosolubile  esavalente che di seguito verra'
denominato «cromo idrosolubile (VI)».
    Questo  documento  si  applica  a  tutti  i  cementi  secondo  il
significato  del termine «cemento» nel decreto ministeriale 10 maggio
2004.

A.2. Riferimenti normativi.

    Questo  documento  rimanda,  mediante  riferimenti  datati  e non
datati,   a  disposizioni  contenute  in  altre  pubblicazioni.  Tali
riferimenti  normativi  sono citati nei punti appropriati del testo e
le  pubblicazioni  sono  di  seguito  elencate. Per quanto riguarda i
riferimenti  datati,  successive  modifiche  o  revisioni apportate a
dette  pubblicazioni  valgono unicamente se introdotte nella presente
norma  come  aggiornamento  o revisione. Per i riferimenti non datati
vale   l'ultima   edizione  della  pubblicazione  alla  quale  si  fa
riferimento.
    EN  196-7  Metodi  di  orova  dei  cementi  -- Parte 7: Metodi di
prelievo e campionatura del cemento.

A.3. Definizioni.

    Per  le  finalita'  di  questo documento si applicano le seguenti
definizioni:

A.3.1 Cromo idrosolubile (VI).

    Cromo  nel  cemento,  che  si  scioglie in acqua come cromato (ad
esempio durante il processo di miscelazione).

A.3.2 Organismo di verifica.

    Organismo imparziale in possesso della necessaria organizzazione,
personale, competenza e di integrita' per esercitare, secondo criteri
predeterminati,     compiti     come    valutazione,    accettazione,
raccomandazione  e  successivo  controllo delle operazioni realizzate
dal  produttore,  per  controllare  la  rispondenza  del  cemento  ai
requisiti  del decreto ministeriale 10 maggio 2004 e, quando ritenuto
opportuno, eseguire prove e valutazioni dei risultati delle prove.

A.3.3 Agente riducente.

    Additivo  aggiunto  nel  cemento  allo  scopo di ridurre il cromo
idrosolubile (VI) durante l'idratazione per renderlo insolubile.

A.3.4 Periodo di conservazione.

    Il  periodo di conservazione dichiarato dal produttore durante il
quale  l'agente  riducente  mantiene  la  sua  efficacia limitando il
contenuto  di cromo idrosolubile (VI) al valore richiesto dal decreto
ministeriale  10 maggio 2004 quando il cemento e' stoccato secondo le
condizioni raccomandate dal produttore.

A.3.5 Capacita' di riduzione.

    La   quantita'   di   cromo   idrosolubile  VI  che  puo'  essere
potenzialmente ridotta dall'agente riducente aggiunto al cemento.
    Nota. La capacita' riducente puo' essere determinata, ad esempio,
attraverso il metodo ER 93/03 di Cementa Research AB.

A.3.6 Laboratorio di prova.

    Il  laboratorio  che  misura,  analizza, prova, tara o altrimenti
determina le caratteristiche o la prestazione di materiali o prodotti
(vedere A.5.4.7).

A.3.7 Limite di norma.

    Il  contenuto  di cromo idrosolubile VI sul peso totale secco del
cemento  e i requisiti connessi per il mantenimento dell'efficacia di
qualunque  agente  riducente  durante  il  periodo  di  conservazione
dichiarato.

A.3.8 Manuale di qualita' della fabbrica.

    Il  documento  che  fornisce  le  informazioni  sul  controllo di
produzione  che  viene  applicato  dal  produttore  per  garantire la
rispondenza   del  cemento  ai  requisiti  del  decreto  ministeriale
10 maggio 2004.

A.4. Controllo della produzione in fabbrica da parte del produttore.


A.4.1 Requisiti generali.

    Il  produttore deve applicare le prescrizioni descritte in questa
appendice  normativa  che  realizzano  la  rispondenza del cemento al
limite di norma del decreto ministeriale 10 maggio 2004.

A.4.2 Controllo di qualita' interno.


A.4.2.1 Controllo di processo.


A.4.2. 1.1 Generalita'.

    Il Manuale di qualita' della fabbrica deve descrivere i parametri
per  la  pianificazione  ed  il  controllo del processo, implementati
secondo  i  requisiti  del  decreto  ministeriale  10 maggio 2004 con
speciale attenzione all'uso di agente riducente, cosi' come le prove,
le  ispezioni, le azioni correttive, le verifiche, la spedizione e le
relative  registrazioni.  Esso  deve  anche  indicare  il  periodo di
conservazione per ogni cemento spedito.
    Il manuale di qualita' di fabbrica deve contenere anche una lista
dei  cementi  con  contenuti  di  cromo  idrosolubile  (VI) secondo i
requisiti  del  decreto  ministeriale  10 maggio  2004 senza l'uso di
agente  riducente,  il  manuale fornira' anche per ciascuno di questi
cementi il riferimento dei documenti che dimostrano la rispondenza ai
requisiti  e  una lista di parametri che dovrebbero essere monitorati
per  garantire  la costanza della produzione rispetto al contenuto di
cromo idrosolubile (VI).
    Nota. I cementi rispondenti ai requisiti del decreto ministeriale
10 maggio  2004 senza l'uso di un agente riducente del cromo (VI) non
sono  soggetti ne' alle prove di autocontrollo descritte in A.4.3 ne'
al  campionamento descritto in A.5.4 e il produttore non ha l'obbligo
di  indicare il periodo di conservazione sull'imballo o nei documenti
di spedizione.

A.4.2.1.2 Agente riducente e composizione del cemento.

    Il  produttore  deve  documentare  le procedure per garantire che
l'agente riducente soddisfi le specifiche documentate.
    Il manuale di qualita' di fabbrica deve descrivere i metodi usati
dal produttore per assicurare la rispondenza ai requisiti del decreto
ministeriale   10 maggio   2004   cosi'  come  la  conformita'  della
composizione del cemento alle norme specifiche di prodotto cogenti.
    Nota.  Il  metodo  di determinazione della capacita' di riduzione
dei  cromati nel cemento (A.3.3) come alternativa alla determinazione
diretta  del  cromo  idrosolubile (VI) si e' dimostrato adatto per il
controllo interno in Paesi con diversi anni di esperienza.

A.4.2.1.3 Controllo della produzione fuori rispondenza.

    Il  manuale  di qualita' di fabbrica deve contenere procedure per
assicurare  che  la  produzione  che  non soddisfa specifiche interne
relative  alla  probabilita'  di rispondenza ai requisiti del decreto
ministeriale 10 maggio 2004 sia adeguatamente gestita.

A.4.2.2 Misure e prove.


A.4.2.2.1 Ispezione, misura e apparecchiature di prova.

    Le  attrezzature  per  l'ispezione  di processo e di prova devono
essere  regolarmente controllate e tarate in accordo con le procedure
e le frequenze riportate nel manuale di qualita' di fabbrica.
A.4.2.2.2 Stato delle prove e delle ispezioni.
    Le  procedure  per  identificare lo stato delle ispezioni e delle
prove  attraverso  gli  stadi di produzione devono essere dettagliate
nel manuale di qualita' di fabbrica.

A.4.2.2.3 Movimentazione, immagazzinamento, imballaggio e consegna.

    Il manuale di qualita' di fabbrica deve descrivere le precauzioni
prese  per  assicurare  la  rispondenza  del  cemento alle specifiche
interne  relative  alla  probabilita' di rispondenza ai requisiti del
decreto ministeriale 10 maggio 2004 durante le fasi che sono sotto la
responsabilita'  del  produttore. Esso deve includere una descrizione
delle  procedure  usate  durante  il  trasporto  e  nei  depositi.  I
documenti  di  trasporto  consentiranno  una  rintracciabilita' della
fabbrica di produzione.

A.4.3. Prove di autocontrollo di campioni.


A.4.3.1 Generalita'.

    Il  produttore  deve  mettere  in  opera  un  sistema di prove di
autocontrollo  per  ogni tipo di cemento spedito. Questo sistema deve
essere  utilizzato  per  dimostrare  la  rispondenza ai requisiti del
decreto ministeriale 10 maggio 2004.

A.4.3.2 Campionamento, immagazzinamento e prova.


A.4.3.2.1 Campionamento.

    Il  produttore  deve campionare il cemento spedito dalla fabbrica
secondo la norma EN 196-7.
    La  frequenza minima di campionamento deve essere di una volta al
mese (12 volte all'anno) per il cemento spedito.
    Nel  manuale  di  qualita'  di fabbrica devono essere specificati
frequenza  e  punti  di  campionamento  per  i cementi con spedizione
discontinua.

A.4.3.2.2 Conservazione dei campioni prima delle prove.

    I  campioni  di cemento devono essere immagazzinati continuamente
in condizioni stabili di temperatura e umidita'.
    Inoltre  per  impedire  un contatto eccessivo con l'aria, dannoso
per  l'efficacia  dell'agente riducente, i campioni non devono essere
agitati.
    I  campioni  di  cemento  devono essere conservati in contenitori
completamente  riempiti, a tenuta d'aria e con un coperchio sigillato
oppure in sacchi chiusi e integri.
    Le  condizioni  di  conservazione devono essere il piu' possibile
rispondenti a quelle raccomandate dal produttore.

A.4.3.2.3 Prova.

    Il  produttore  deve immagazzinare i campioni per l'autocontrollo
fino al termine del periodo di conservazione del cemento.
    Al termine del periodo di conservazione, piu' o meno 5 giorni, il
produttore  deve  determinare il contenuto di cromo (VI) idrosolubile
in tutti i campioni conservati secondo la presente norma.
    Tutti i dati delle prove devono essere registrati.

A.4.3.3 Azioni correttive.

    Il  manuale di qualita' di fabbrica deve documentare le procedure
per  il  riesame  e  gli aggiustamenti del controllo di produzione in
fabbrica in caso di valore eccedente il limite di norma.
    In  questo  caso il produttore deve immediatamente determinare le
cause del valore eccedente, intraprendere azioni correttive e fare un
riesame di tutte le procedure di controllo rilevanti per il controllo
di produzione in fabbrica.
    Tali   azioni   e  le  conclusioni  devono  essere  adeguatamente
riportate  in  una  relazione soggetta a ispezione durante il riesame
della Direzione.
    Nota.  L'organismo  di verifica puo' chiedere di essere informato
di tutte le azioni e conclusioni.

A.5 Compiti per l'organismo di verifica.


A.5.1 Generalita'.

    L'organismo  di  verifica (A.3.2) e' responsabile di due funzioni
distinte:  ispezione  e, se richiesto, prova. L'organismo di verifica
deve  essere  conforme ai requisiti pertinenti delle norme EN 45011 e
45004,  che  si  applicano  al  presente sistema di valutazione della
rispondenza.  Le prove devono essere effettuate da un laboratorio che
soddisfi i requisiti riportati in EN ISO 17025.

A.5.2  Sorveglianza,  valutazione  e  accettazione  del  controllo di
valutazione della fabbrica.


A.5.2.1 Compiti di ispezione.

    I  compiti di ispezione includono la sorveglianza, la valutazione
e  l'accettazione del controllo di produzione in fabbrica operato dal
produttore.  L'organismo di verifica deve verificare che il controllo
di  produzione  di fabbrica sia rispondente ai requisiti del capitolo
A.4  di  questo  documento  e  sia stato effettuato in accordo con il
manuale di qualita' di fabbrica.
    Durante  l'ispezione  si  deve  inoltre  verificare che eventuali
variazioni  significative  del  manuale di qualita' di fabbrica nella
parte relativa al controllo di produzione di fabbrica, ai processi di
produzione   e   alle   prove  sul  cemento,  siano  state  riportate
all'organismo  di  verifica  dal  produttore entro un mese dalla loro
implementazione.

A.5.2.2 Frequenza delle ispezioni.

    Le  ispezioni  devono  essere  normalmente  realizzate  una volta
all'anno  e  l'organismo  di verifica deve informare il produttore in
anticipo di quando sara' eseguita un'ispezione.

A.5.2.3 Rapporti.

    Dopo  ogni  ispezione deve essere redatto e spedito al produttore
un  rapporto  confidenziale.  Il  produttore  deve avvisare, se e' il
caso,  l'organismo  di  verifica  di  ogni  azione correttiva presa o
pianificata in conseguenza di quanto indicato nel rapporto.
    L'organismo  di  verifica  deve  poi prendere una decisione sulla
valutazione finale.

A.5.3   Valutazione   dei  risultati  delle  prove  dei  campioni  di
autocontrollo.


A.5.3.1 Compiti di valutazione.

    La  sorveglianza,  la  verifica e l'accettazione del controllo di
produzione  di fabbrica comprendono tra l'altro l'esame dei risultati
delle  prove  di  autocontrollo  del  produttore  per  verificarne la
rispondenza ai requisiti del decreto ministeriale 10 maggio 2004.

A.5.3.2 Numero e pianificazione delle valutazioni.

    I  risultati  delle  prove  dei  campioni di autocontrollo devono
essere  valutati  almeno 2 volte l'anno. Le valutazioni devono essere
pianificate in anticipo.

A.5.3.3 Periodo di controllo.

    La  durata  del  periodo  di controllo e' di 12 mesi. Nel caso di
cementi che non sono spediti con continuita' la durata del periodo di
controllo  deve  essere  stabilita  di  intesa  tra  il  produttore e
l'organismo di verifica.

A.5.3.4 Valutazione dei risultati delle prove.

    Ogni  valutazione  deve  essere  fatta sull'insieme dei risultati
ottenuti  su tutti i campioni di autocontrollo per ogni dato cemento,
presi  durante  il  periodo  di  controllo  precedente  la data della
valutazione.
    Normalmente la valutazione puo' essere fatta per corrispondenza.
    Nota.  Nella  valutazione  dei  risultati  di  prova  deve essere
escluso   qualsiasi  risultato  di  prova  accettato  come  aberrante
dall'organismo di verifica.

A.5.3.5 Rapporti.

    A   ogni   valutazione   deve   essere   preparato   un  rapporto
confidenziale e una copia deve essere spedita al produttore.

A.5.4 Prove di controllo su campioni presi in fabbrica/deposito.


A.5.4.1 Generalita'.

    La  prova  di  controllo da parte dell'organismo di verifica puo'
essere avviata quando:
      il produttore volontariamente la richiede;
      la   valutazione   sembrerebbe   indicare  una  potenziale  non
rispondenza al decreto ministeriale 10 maggio 2004.
    L'organismo di verifica procedera' secondo le procedure descritte
in questa sezione.

A.5.4.2 Campionamento.

    I  campioni  di  controllo  dovranno  essere  campioni istantanei
prelevati secondo EN 196-7 sotto la responsabilita' dell'organismo di
verifica  nel  punto (punti) di spedizione del cemento dalla fabbrica
e/o  dai  depositi  riforniti con cemento dalla fabbrica. Nel caso di
cemento sfuso il prelievo dei campioni deve essere effettuato il piu'
rapidamente  possibile  riducendo  al  minimo  lo  scuotimento  e  il
contatto con l'aria ambiente e preparandoli secondo quanto prescritto
al A.4.3.2.2.
    I  campioni  sono  presi  principalmente allo scopo di fornire un
controllo dell'accuratezza dei risultati delle prove di autocontrollo
del  produttore.  I  rappresentanti dell'organismo di verifica devono
essere  autorizzati  all'accesso  alla fabbrica/deposito in qualsiasi
momento senza dare preavviso per prelevare campioni.
    La frequenza e i punti di campionamento devono essere determinati
di intesa tra il produttore e l'organismo di verifica.

A.5.4.3 Trasporto e stoccaggio del campioni prima delle prove.

    Tutti i campioni di controllo devono essere immagazzinati (vedere
A.4.3.2.2) sotto la responsabilita' dell'organismo di verifica, in un
unico  luogo,  fino alla fine del periodo di conservazione dichiarato
(vedere A.4.2.1.1).
    E'  essenziale che il cemento sia immagazzinato continuativamente
in  condizioni di temperatura e umidita' stabili durante tutto questo
tempo.
    Per  la  durata  del  trasporto  dal luogo di immagazzinamento al
laboratorio, i sacchi di cemento devono essere imballati in sacchi di
plastica accuratamente sigillati.

A.5.4.4 Prove.

    Alla  fine  del periodo di conservazione, l'organismo di verifica
deve provvedere a determinare il contenuto di cromo (VI) idrosolubile
in tutti i campioni conservati secondo la presente norma.
    La  suddivisione  dei  campioni (se necessaria) e ogni successivo
trasporto  devono  avere  luogo  non  prima  di  cinque  giorni dalla
conclusione  del  periodo  di  conservazione  e tutte le prove devono
essere  completate  entro  i cinque giorni che seguono la conclusione
del periodo di conservazione.
    I  sottocampioni  B  e  C (vedere A.7.2) devono essere spediti, o
resi   disponibili,   al   produttore   e  al  laboratorio  di  prova
rispettivamente per la prova entro questo tempo.
    Tutti i dati delle prove devono essere registrati.

A.5.4.5 Valutazione dei risultati di prova.

    I  risultati  ottenuti  devono  essere valutati dall'organismo di
verifica.  I  procedimenti descritti in A.7.2 devono essere usati per
la valutazione della rappresentativita' e l'accuratezza dei risultati
dell'autocontrollo.

A.5.4.6 Rapporti.

    Ad  ogni  valutazione dei risultati delle prove di controllo deve
seguire  un  rapporto  confidenziale che deve essere subito preparato
inviandone una copia al produttore.

A.5.4.7 Prova di valutazione della competenza di un laboratorio.

    Il  laboratorio  di  prova  deve effettuare regolari prove atte a
valutare  la propria competenza nel determinare il contenuto di cromo
idrosolubile (VI) nel cemento secondo la presente norma.

A.6 Criteri di rispondenza.


A.6.1 Generalita'.

    Il contenuto di cromo idrosolubile (VI) in un campione di cemento
alla  fine del suo periodo di conservazione dipende da vari parametri
quali:  il  contenuto  di cromo idrosolubile (VI) nei costituenti del
cemento,  il  tipo  e quantita' dell'agente riducente, la temperatura
raggiunta  durante  la macinazione, le condizioni di immagazzinamento
precedenti  al  prelievo (aerazione, temperatura, umidita' relativa),
le  condizioni  di  campionamento  e  conservazione  dei campioni, la
preparazione dei campioni di laboratorio prima delle prove.
    La  definizione  di  criteri  statistici di rispondenza non e' da
prendere  in  considerazione  per la valutazione della rispondenza ai
requisiti  in  quanto  sarebbe  richiesta  una  popolazione minima di
risultati  ed  in  piu'  la  popolazione dei risultati della prova di
autocontrollo non rappresenta in principio una distribuzione normale.
    Di conseguenza e' appropriato solo il criterio di rispondenza per
risultati singoli.

A.6.2 Criteri di rispondenza per risultati singoli.

    Il limite di norma specificato nel decreto ministeriale 10 maggio
2004  stabilisce  un  criterio  di rispondenza per singolo risultato,
definito  come  valore  percentuale  massimo. Un singolo risultato di
prova  stara' a dimostrare la rispondenza quando non supera il limite
percentuale, ciascuno espresso con 4 cifre decimali, essendosi tenuto
debito conto dell'incertezza del presente metodo di prova.

A.7 Valutazione della rispondenza.


A.7.1 Generalita'.

    In  relazione  allo «stato dell'arte» attualmente, la valutazione
della  rispondenza  del cemento ai requisiti del decreto ministeriale
10 maggio  2004  deve  essere realizzata esclusivamente sulla base di
procedure,  campionamento ed analisi descritte nei paragrafi 4 e 5 di
questa  Appendice.  I  risultati  ottenuti  su campioni presi altrove
rispetto ai punti di spedizione della fabbrica/deposito riportati nel
manuale di qualita' della fabbrica, o ancora, campionati, conservati,
o  analizzati  in condizioni differenti da quelli descritte nei punti
A.4.3 e A.5.4 non devono essere presi in considerazione per valutarne
la rispondenza.
    La   valutazione   della   rispondenza  non  puo'  essere  basata
esclusivamente sui risultati di una singola prova.
    Dai  dati  storici risulta evidente che, nonostante l'aggiunta di
un  agente  riducente  produca  un'efficace diminuzione del tenore in
cromo VI idrosolubile, occasionalmente si possono ottenere valori che
eccedono  il  requisito  del  decreto  ministeriale 10 maggio 2004 in
campioni prelevati al punto di spedizione e immediatamente sottoposti
a prova.
    Ogni  previsione in merito ai risultati al termine del periodo di
conservazione   risulta   affetta  da  incertezza,  specialmente  per
campioni  presi dai depositi dopo il trasporto, lo stoccaggio in silo
e talvolta l'insaccamento.
    La  rispondenza  del  cemento  deve essere valutata monitorando e
valutando  i  risultati  delle  prove in rispetto all'applicazione da
parte del produttore del Manuale Qualita' di fabbrica, in particolare
della  analisi delle azioni correttive intraprese quando il risultato
di  prova  eccede  il limite di norma secondo il decreto ministeriale
10 maggio 2004.

A.7.2 Valutazione dei risultati di prova.

    La  valutazione  delle prove di autocontrollo del produttore deve
tenere  conto,  durante il periodo di controllo, dei risultati per il
cromo  idrosolubile  (VI)  determinati  come percentuale in massa del
cemento secco, espresse con quattro cifre decimali per:
      A:  tutti  i risultati provenienti dalle prove di autocontrollo
del produttore;
      B:  in  caso  di  prove  di  controllo i risultati ottenuti dal
produttore  su  campioni  di  controllo  prelevati  dall'organismo di
verifica;
      C:   in  caso  di  prove  di  controllo  i  risultati  ottenuti
dall'organismo di verifica.
    L'organismo di controllo deve valutare i risultati delle prove di
autocontrollo almeno due volte all'anno.
    Per   un   dato   cemento,  se  i  risultati  di  prova  ottenuti
dall'autocontrollo  (o  dall'organismo  di  verifica, se disponibili)
ottemperano  il criterio di conformita' per singoli risultati durante
il periodo di controllo la rispondenza del cemento al limite di norma
e' ottenuta.
    Nei  casi in cui l'organismo di verifica decida che e' necessaria
una  prova di controllo (vedere A.8.2) devono essere fatti i seguenti
confronti:
      confronto  tra  i  risultati  di A e B per controllare che essi
appartengano alla stessa popolazione;
      confronto   tra   i   risultati   di  B  e  C  per  controllare
l'accuratezza delle prove di autocontrollo.
    Se  A  ed  B  non  appartengono  alla  stessa popolazione occorre
cercare  la ragione di questo fatto e nel frattempo il solo insieme B
sara' quello valutato.
    Se  B  e  C  mostrano  scarti  incoerenti  rispetto  ai  dati  di
precisione  riportati nella presente Norma occorre cercare la ragione
di  questo  fatto  e  nel  frattempo  il  solo insieme C sara' quello
valutato.
    Se  il  confronto  di  questi tre gruppi dimostra che le prove di
autocontrollo   del   produttore   forniscono   rappresentativita'  e
accuratezza  soddisfacenti, la valutazione deve essere fatta solo sui
risultati A.
    Se un risultato di prova, di autocontrollo o controllo, eccede il
criterio  di rispondenza per singoli risultati (A.6.1), devono essere
applicate le disposizioni riportate in A.7.3.

A.7.3 Valutazione dell'applicazione del manuale qualita' di fabbrica.

    Nota. La valutazione dell'applicazione del manuale di qualita' in
fabbrica  fa  parte  dell'ispezione  di  fabbrica  annuale intrapreso
dall'ente  di  verifica  (vedere  A.5.2). La valutazione descritta in
questo  paragrafo  A.7.3  e'  una procedura supplementare e specifica
implementata  solo  nei casi di risultato(i) di prova che superano il
criterio  di  rispondenza  per  singoli  risultati secondo il decreto
ministeriale 10 maggio 2004.
    L'organismo   di  verifica  deve  intraprendere  una  valutazione
dell'applicazione del manuale di qualita' in fabbrica. In particolare
--  ma  non  esclusivamente  --  devono  essere  controllati  i punti
seguenti:
      il  produttore  ha  ordinato  l'apparecchiatura  necessaria per
ricevere,  immagazzinare,  dosare e alimentare l'agente riducente nel
processo   di   produzione   con  una  tempistica  analoga  a  quella
abitualmente  adottata per questo tipo di apparecchiatura? I motivi e
le responsabilita' di un eventuale omissione nell'installazione delle
attrezzature devono essere identificati;
      il produttore ha ordinato l'agente riducente con una tempistica
analoga a quella abitualmente adottata per questo tipo di prodotto? I
motivi  e  le  responsabilita' di un'eventuale scarsita' delle scorte
nei  cementifici  (o  in  qualunque  altro  impianto  in cui l'agente
riducente  e'  introdotto  nel  processo di produzione) devono essere
identificati;
      il  produttore  ha rispettato tutte le disposizioni del manuale
di  qualita' per quanto riguarda gli studi preliminari, le specifiche
per  gli  impianti  o  gli obblighi scritti dei fornitori dell'agente
riducente  nello sforzo di ottenere la rispondenza ai requisiti della
direttiva al termine del periodo di conservazione?
      il  produttore  ha ottemperato alle disposizioni del manuale di
qualita'  che devono essere poste in essere nel caso che sia superato
il  criterio  di  rispondenza  per  singoli  risultati  per  il cromo
idrosolubile (VI) (vedere A.4.3.3)?
    Se  la  valutazione dell'applicazione da parte del produttore del
manuale di qualita' in fabbrica dimostra che:
      il produttore ha applicato tutti provvedimenti per la riduzione
del contenuto di Cromo idrosolubile VI nei cementi che hanno mostrato
risultati singoli che eccedono il criterio di rispondenza per singoli
risultati;
      avendo  valutato  la  significativita'  di  tali  risultati, il
produttore  ha  ricercato  le  cause  sfruttando  tutte le esperienze
disponibili;
      la  significativita'  di  quei  risultati e' stata valutata, la
rispondenza   del  cemento  ai  requisiti  del  decreto  ministeriale
10 maggio 2004 e' considerata ottenuta.

A.7.4 Valutazione della rispondenza del cemento e rapporto.

    Sulla base di:
      valutazione dei risultati (vedere A.7.2);
      valutazione  dell'applicazione del manuale qualita' di fabbrica
del  produttore  (A.7.3),  nel  caso  che sia superato il criterio di
rispondenza per singoli risultati,
l'organismo di verifica deve preparare un rapporto per il produttore.
Se  richiesto,  ne  deve  spedire  una  copia  anche  alle  autorita'
competenti.
    Nota.  La  valutazione  della  rispondenza  di  tutti  i  cementi
provenienti da una singola fabbrica puo' essere riportata in un unico
documento.

A.8 Azioni in caso di non rispondenza.


A.8.1 Azioni che devono essere intraprese dal produttore.

    Il  controllo  del cemento non rispondente e le azioni correttive
che devono essere intraprese sono riportate nel punto A.4.3.3. Queste
sono sotto la piena responsabilita' del produttore che deve fornire i
dettagli delle procedure nel manuale qualita' della fabbrica.
    Se  alcuni  risultati  di  autocontrollo  per  lo  stesso cemento
eccedono  il criterio di rispondenza per singoli risultati durante il
periodo  di controllo, il produttore non deve aspettare le istruzioni
dell'organismo  di  verifica  ma  deve  raddoppiare  la  frequenza di
autocontrollo  per  un  periodo  di  tre mesi a meno che possa essere
dimostrato  all'organismo  di verifica che adeguate misure sono state
adottate   in  modo  soddisfacente,  particolarmente  riguardanti  il
controllo di processo (vedere A.4.2.1).

A.8.2 Azioni da intraprendere da parte dell'organismo di verifica.

    In   caso   di  evento  di  non  rispondenza  stabilito  seguendo
l'implementazione  dei  provvedimenti nei punti A.7.1, A.7.2 e A.7.3,
l'organismo  di  verifica  deve  provvedere ad una prova controllo su
campioni  prelevati  dalla  fabbrica/deposito  secondo  il  paragrafo
A.5.4.  Inoltre  l'organismo  di  verifica  deve  riconfermare la sua
valutazione  e  la  sua  accettazione  del controllo produzione della
fabbrica.  Come  regola  questi  compiti  devono  essere  svolti  per
corrispondenza  fino  alla  soddisfazione dell'organismo di verifica,
che dovra' prendere una decisione basata su questa nuova valutazione.
Tuttavia   questa  potrebbe  richiedere  un'ispezione  suppletiva  su
richiesta  dell'organismo di verifica, specialmente se il processo di
trattamento del cemento e' stato modificato.

A.9 Requisiti per i centri di distribuzione.

    I centri di distribuzione hanno la responsabilita' di distribuire
cementi  che  siano rispondenti ai requisiti del decreto ministeriale
10 maggio 2004 esattamente come i produttori.
    Questi  devono  mettere  in  atto  i  necessari  adempimenti  per
assicurare  che  la  rispondenza  dei  cementi  trattati  con  agente
riducente  dal  produttore  sia mantenuta e assicurare la rispondenza
dei  cementi  che non sono stati trattati e di quelli che hanno perso
l'efficacia del trattamento durante il trasporto o l'immagazzinamento
prima della distribuzione.
    In   caso   di  aggiunta  dell'agente  riducente  nel  centro  di
distribuzione,  il  centro  diviene  un  centro  di produzione e deve
seguire tutte le procedure descritte in questa Appendice A.

APPENDICE  B  (Informativa). APPLICAZIONE DELLA PRESENTE NORMA PER LA
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI CROMO IDROSOLUBILE (VI) NEI PREPARATI
CONTENENTI CEMENTO

B.1. Premessa.
    Questa  Norma  descrive  il  metodo  di  prova per determinare il
contenuto di cromo idrosolubile (VI) nei cementi.
    Essa  fornisce uno strumento per la valutazione della rispondenza
del cemento al decreto ministeriale 10 maggio 2004.
    Il  contenuto di cromo idrosolubile (VI) nei preparati contenenti
cemento    (di   seguito   denominati   «preparati»)   e'   anch'esso
regolamentato dal decreto ministeriale 10 maggio 2004.
    In  alcuni  casi, il metodo puo' essere applicato senza modifiche
anche  alla  determinazione  del contenuto di cromo idrosolubile (VI)
nei preparati; in altri sara' necessario modificare i procedimenti di
estrazione  e/o  filtrazione. In tutti i casi il principio prevalente
deve essere che le condizioni di prova per il rilascio del cromo (VI)
devono  essere  il  piu'  possibile vicine a quelle che si verificano
durante il normale uso del preparato.
    Le  seguenti  linee guida forniscono assistenza nell'applicazione
del metodo di prova di questa Norma ai preparati.
B.2. Procedura di estrazione.
    I   preparati   secchi   (per   esempio  i  preparati  contenenti
modificatori   di  presa,  acceleratori  o  ritardanti,  preparazioni
idrofobe,   ecc.)  che  sono  destinati  all'utilizzo  con  aggregati
grossolani  e/o  fini  devono  essere  estratti usando una malta come
descritto   al   paragrafo  7,  sostituendo  la  parola  preparato  a
«cemento».  In  alcuni  casi  sara'  necessario aumentare il rapporto
acqua/preparato per ottenere una quantita' sufficiente di filtrato.
    I  preparati secchi (per es. calcestruzzo secco, malte, intonaco,
ecc.)   prodotti  nella  forma  «pronti  all'uso»  dovrebbero  essere
setacciati per separare e pesare gli aggregati grossolani (&62; 5 mm)
e  poi  sottoposti  alla  prova  senza  ulteriore aggiunta di sabbia,
miscelati  come  definito  nel  paragrafo  7.2, se necessario, con un
aggiustamento  del  contenuto di acqua ad un livello tale da ottenere
una  quantita'  sufficiente  di  filtrato.  Sono da seguire anche gli
altri procedimenti definiti nel paragrafo 7.
    I preparati (per es. calcestruzzo, malte, intonaco, gunite, ecc.)
che  sono  stati  campionati  e devono essere sottoposti a prova allo
stato  umido,  dovrebbero,  se necessario, contenere una quantita' di
acqua  tale  da consentire l'ottenimento di una quantita' sufficiente
di  filtrato.  Non  dovrebbero essere eseguite miscelazioni ulteriori
rispetto    a   quelle   necessarie   per   ottenere   una   aliquota
rappresentativa  di  estratto.  Si  deve  determinare il contenuto di
acqua  nel  campione  tal quale in modo che ogni calcolo possa essere
riferito alla massa del preparato secco.
B3. Procedimento di filtrazione.
    Alcuni  aggregati,  aggiunte o additivi dei preparati, potrebbero
causare  un certo numero di problemi per l'ottenimento di un filtrato
chiaro, incolore, privo di schiuma.
    Eventuali  filtrati  torbidi  potranno  essere  resi  limpidi con
l'applicazione    di    un'ulteriore    filtrazione,    oppure    per
centrifugazione  oppure  estraendo  l'aliquota necessaria alla misura
utilizzando  microfiltri  per  siringhe  o capsule filtranti, o altri
sistemi di microfiltrazione o anche la combinazione di piu' sistemi.
    Una  eventuale  opacita'  o  colorazione  residua  potra'  essere
compensata  dall'uso  di  una  determinazione  del  bianco usando una
aliquota   di  filtrato  senza  aggiungere  la  soluzione  indicatore
sim-difenilcarbazide.
    In alternativa, nel caso in cui sia disponibile la strumentazione
necessaria,   la  determinazione  del  cromo  idrosolubile  (VI)  nel
filtrato  potra' essere eseguita per mezzo della cromatografia ionica
che e' meno influenzata dalla opacita' e dai colori estranei.
    Nel  caso  di preparati che rendono il filtrato schiumoso, questo
fenomeno puo' essere controllato con l'aggiunta di una o due gocce di
tri-n-butil fosfato.
B.4. Calcolo e rappresentazione dei risultati.
    Per  calcolare  il  contenuto  di  cromo  idrosolubile  (VI)  nei
preparati  e'  necessario  costruire  una  curva di taratura seguendo
quanto  riportato  in  8.2.  Occorrera'  scegliere  un  intervallo di
taratura appropriato e durante la taratura si dovranno ripetere tutti
gli  eventuali  trattamenti  speciali o addizioni eseguite durante la
procedura di filtrazione (secondo 7.3).
    Il contenuto di cromo idrosolubile (VI) deve essere espresso come
% in massa rispetto al preparato secco.
    Per  confrontare  il  contenuto di cromo idrosolubile (VI) con il
limite  posto  dal  decreto ministeriale 10 maggio 2004 e' necessario
esprimere  il  risultato  come % in massa sulla base del contenuto di
cemento  secco nel preparato. Per avere il contenuto di cemento secco
nel   preparato   si   potra'   utilizzare  o  il  valore  dichiarato
direttamente  dal  produttore  e/o  richiedere il metodo con il quale
determinare il contenuto di cemento.
    Nota.  I  preparati  potrebbero contenere cromo idrosolubile (VI)
con  origine  diversa  dal  cemento.  Il risultato espresso come % in
massa del cemento potrebbe quindi essere superiore al reale contenuto
di cromo (VI) nel cemento.