LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI a) Visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) Visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997; c) Viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53; d) Vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28; e) Visto lo statuto della regione siciliana; f) Visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana» e successive modifiche; g) Vista la legge della regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della regione siciliana e successive modifiche; h) Vista la legge della regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7, recante «Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per le elezioni nei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica»; i) Vista la legge della regione siciliana 1° settembre 1993, n. 26, recante «Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per le elezioni dei consigli delle province regionali per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti»; l) Vista la legge della regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante «Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale; m) Vista la legge della regione siciliana 16 dicembre 2000, n. 25, recante «Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della provincia regionale»; n) Visto il decreto dell'assessore regionale della regione siciliana per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali n. 634 del 15 marzo 2005 recante «Elezioni dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali»; o) Visto il decreto del Presidente della regione siciliana 22 marzo 2005 di indizione del referendum per l'approvazione del testo di legge recante «Elezioni dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali»; Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali nella regione siciliana fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2005, nonche' al referendum regionale siciliano previsto per il 15 maggio 2005. 2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alla consultazione di cui al comma 1. Successivamente alle votazioni di ballottaggio la Commissione puo', con le modalita' di cui all'art. 10, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni puo' cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge. 3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalita' non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente.