Art. 10.
           Comunicazioni e consultazione della Commissione
  1.  I  calendari  delle tribune e le loro modalita' di svolgimento,
incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione,
sono  preventivamente  trasmessi  alla  Commissione  parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
  2.  Il presidente della Commissione parlamentare, sentito l'ufficio
di  presidenza,  tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari
per  l'attuazione  della  presente delibera, in particolare valutando
gli  atti  di  cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente
menzionate dal presente provvedimento, nonche' le ulteriori questioni
controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.