Art. 2. Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale 1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nella regione siciliana ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito: a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'art. 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3; b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 4; c) la comunicazione politica relativa ai temi oggetto dei referendum si realizza mediante le tribune elettorali e le trasmissioni di comunicazione di cui al successivo art. 9; d) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono piu' specificamente disciplinati dall'art. 5; e) in tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI ricevute nella regione siciliana non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale o referendaria.