Art. 2.
            Tipologia della programmazione regionale RAI
                        in periodo elettorale
  1.   Nel   periodo   di  vigenza  del  presente  provvedimento,  la
programmazione  radiotelevisiva  regionale  della  RAI  nella regione
siciliana  ha  luogo  esclusivamente  nelle  forme e con le modalita'
indicate di seguito:
    a) la  comunicazione  politica, di cui all'art. 4, comma 1, della
legge  22 febbraio  2000,  n.  28, puo' effettuarsi mediante forme di
contraddittorio,  interviste  ed  ogni  altra  forma  che consenta il
raffronto  tra  differenti  posizioni  politiche  e  tra candidati in
competizione.  Essa  si  realizza  mediante  le  tribune elettorali e
politiche  disposte dalla Commissione, di cui all'art. 8 del presente
provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e
radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3;
    b) i  messaggi  politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza
del  contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica
interessata   alla   loro   programmazione.   Essi   sono   trasmessi
esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 4;
    c) la   comunicazione  politica  relativa  ai  temi  oggetto  dei
referendum   si   realizza   mediante  le  tribune  elettorali  e  le
trasmissioni di comunicazione di cui al successivo art. 9;
    d) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari regionali ed
i  relativi  approfondimenti,  purche'  la  loro  responsabilita' sia
ricondotta  a  quella di specifiche testate giornalistiche registrate
ai  sensi  dell'art.  10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Essi sono piu' specificamente disciplinati dall'art. 5;
    e) in  tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI
ricevute  nella regione siciliana non e' ammessa, ad alcun titolo, la
presenza  di  candidati o di esponenti politici, e non possono essere
trattati   temi  di  evidente  rilevanza  politica  ed  elettorale  o
referendaria.