Art. 3.
        Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente
                         disposte dalla RAI
  1.  Nel  periodo  di  vigenza  del  presente  provvedimento  la RAI
programma   nella   regione  Sicilia  trasmissioni  di  comunicazione
politica.
  2.  Nelle  trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra
la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di
presentazione  delle candidature, gli spazi di comunicazione politica
sono garantiti:
    a) nei  confronti  delle  forze  politiche  che  costituiscono un
autonomo   gruppo  nei  consigli  comunali  di  comuni  capoluogo  di
provincia da rinnovare;
    b) nei  confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui
alla  lettera a), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o
che  hanno  eletto,  con  proprio  simbolo, almeno due rappresentanti
italiani al Parlamento europeo.
  3.  Nelle  trasmissioni  di cui al comma 2, il tempo disponibile e'
ripartito  per il 50 per cento tra i soggetti di cui alla lettera a),
in  proporzione  alla  loro  consistenza  dei  rispettivi  gruppi  al
consiglio  comunale, e per il restante 50 tra tutti i soggetti aventi
diritto in modo paritario.
  4.  Nel  periodo  compreso  tra  lo  spirare  del  termine  per  la
presentazione  delle  candidature  e la mezzanotte del secondo giorno
precedente  la  data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione
politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:
    a) alle coalizioni collegate alla carica di sindaco nei comuni di
cui alla lettera a) del comma 2;
    b) alle  forze  politiche  che  presentano  liste  di candidati o
gruppi  di candidati per l'elezione dei consigli comunali di cui alla
lettera a) del comma 2.
  5.  Nelle  trasmissioni  di cui al comma 4, il tempo disponibile e'
ripartito  per  una  meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla
lettera a) e per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla
lettera b).
  6.  Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla
lettera a) dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle
liste  che le compongono, ai quali e' affidato il compito di tenere i
rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra
tali  rappresentanti  prevalgono  le  proposte  formulate  dalla loro
maggioranza.
  7.   In   rapporto   al  numero  dei  partecipanti  ed  agli  spazi
disponibili,  il  principio  delle  pari  opportunita' tra gli aventi
diritto  puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima
trasmissione,  anche  nell'ambito  di  un ciclo di piu' trasmissioni,
purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E'
altresi'   possibile   realizzare   trasmissioni  anche  mediante  la
partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
  8.  In  ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di
comunicazione  politica  nei  confronti  dei soggetti politici aventi
diritto   deve   essere  effettuata,  garantendo  l'applicazione  dei
principi  di  equita'  e  di  parita'  di  trattamento nell'ambito di
ciascun periodo di due settimane di programmazione.
  9.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente
articolo  deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge
6 agosto 1990, n. 223.