Art. 3. Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI 1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nella regione Sicilia trasmissioni di comunicazione politica. 2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti: a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare; b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. 3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile e' ripartito per il 50 per cento tra i soggetti di cui alla lettera a), in proporzione alla loro consistenza dei rispettivi gruppi al consiglio comunale, e per il restante 50 tra tutti i soggetti aventi diritto in modo paritario. 4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi: a) alle coalizioni collegate alla carica di sindaco nei comuni di cui alla lettera a) del comma 2; b) alle forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione dei consigli comunali di cui alla lettera a) del comma 2. 5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile e' ripartito per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b). 6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera a) dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali e' affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza. 7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. 8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. 9. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.