Art. 4.
                        Messaggi autogestiti
  1.  La  programmazione  dei  messaggi  politici  autogestiti di cui
all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'art.
2,  comma  1, lettera b), del presente provvedimento, e' obbligatoria
nei programmi della RAI per la regione siciliana.
  2.  Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i seguenti soggetti
di cui all'art. 3, comma 4.
  3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente
delibera,  la  RAI  comunica  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni   ed   alla  Commissione,  il  numero  giornaliero  dei
contenitori  destinati  ai  messaggi  autogestiti  di cui all'art. 4,
comma  3,  della  legge  22 febbraio  2000,  n.  28,  nonche' la loro
collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di
coprire  piu'  di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4
della   legge   22 febbraio   2000,  n.  28,  si  intendono  riferite
all'insieme  della  programmazione  regionale. La comunicazione della
RAI e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'art. 11
del presente provvedimento.
  4. I  soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a
seguito di loro specifica richiesta, la quale:
    a) e'  presentata  alla  sede  regionale  della RAI della regione
siciliana  entro  i  due  giorni  successivi allo scadere dell'ultimo
termine per la presentazione delle candidature;
    b) se   il   messaggio  cui  e'  riferita  e'  richiesto  da  una
coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato a sindaco;
    c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
    d) specifica  se  ed  in  quale  misura  il  richiedente  intende
avvalersi  delle  strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a
filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e
standard equivalenti a quelli abituali della RAI.
  5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera
a),   la   RAI  provvede  a  ripartire  le  richieste  pervenute  nei
contenitori.
  6.  Per  quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo
si   applicano   le  disposizioni  di  cui  all'art.  4  della  legge
22 febbraio 2000, n. 28.