Art. 4. Messaggi autogestiti 1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento, e' obbligatoria nei programmi della RAI per la regione siciliana. 2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i seguenti soggetti di cui all'art. 3, comma 4. 3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di coprire piu' di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'art. 11 del presente provvedimento. 4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale: a) e' presentata alla sede regionale della RAI della regione siciliana entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature; b) se il messaggio cui e' riferita e' richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato a sindaco; c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti; d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. 5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori. 6. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.