Art. 6. Programmi dell'Accesso 1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione siciliana e' sospesa nel periodo compreso tra il quinto giorno successivo all'approvazione della presente delibera al giorno di cessazione della sua efficacia. Su richiesta del competente Corerat la Commissione, con le modalita' previste dall'art. 9, puo' autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal 17 maggio nel caso che non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significati.