Art. 6.
                       Programmi dell'Accesso
  1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione siciliana
e'  sospesa  nel  periodo  compreso  tra  il quinto giorno successivo
all'approvazione  della  presente  delibera  al  giorno di cessazione
della   sua   efficacia.  Su  richiesta  del  competente  Corerat  la
Commissione,  con le modalita' previste dall'art. 9, puo' autorizzare
la  ripresa  delle  trasmissioni a partire dal 17 maggio nel caso che
non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significati.