Art. 8.
                         Tribune elettorali
  1.  In  riferimento alle elezioni comunali del 15 e 16 maggio 2005,
la   RAI  organizza  e  trasmette  nella  regione  siciliana  tribune
politiche-elettorali,  televisive  e  radiofoniche,  privilegiando la
formula del confronto o quella della conferenza stampa.
  2.   Alle   tribune   di   cui   al  presente  articolo,  trasmesse
anteriormente  allo  spirare  del  termine per la presentazione delle
candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti
politici individuati all'art. 3, comma 2.
  3.   Alle   tribune   di   cui   al  presente  articolo,  trasmesse
successivamente  allo  spirare del termine per la presentazione delle
candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti
politici individuati all'art. 3, comma 4.
  4.  Alle  tribune  di  cui  al presente articolo, trasmesse dopo il
primo   turno  delle  elezioni  e  anteriormente  alla  votazione  di
ballottaggio,   partecipano   unicamente   i   candidati  ammessi  al
ballottaggio  per la carica di sindaco nei comuni di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'art. 3.
  5.  Alle  trasmissioni  di  cui  al  presente articolo si applicano
inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8.
  6.  Le  tribune  sono  registrate  e trasmesse dalla sede regionale
della RAI.
  7.  La  ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni,
ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI puo'
proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
  8.    L'organizzazione   e   la   conduzione   delle   trasmissioni
radiofoniche,  tenendo  conto  della  specificita'  del  mezzo,  deve
tuttavia   conformarsi   quanto   piu'  possibile  alle  trasmissioni
televisive.  L'orario  delle  trasmissioni  e' determinato in modo da
garantire  in  linea  di principio la medesima percentuale di ascolto
delle corrispondenti televisive.
  9.  Tutte  le  tribune  sono  trasmesse di regola in diretta, salvo
diverso  accordo  tra  tutti  i  partecipanti; se sono registrate, la
registrazione e' effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa
in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono
parte  alla  trasmissione.  Qualora  le  tribune non siano riprese in
diretta,  il  conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione,
di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  10.   L'eventuale   rinuncia   di  un  soggetto  avente  diritto  a
partecipare  alle  tribune  non pregiudica la facolta' degli altri di
intervenirvi,  anche nella medesima trasmissione, ma non determina un
accrescimento   del   tempo   loro   spettante.   Nelle  trasmissioni
interessate e' fatta menzione della rinuncia.
  11.  La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da
quelle  indicate nel presente provvedimento e' possibile col consenso
di tutti gli aventi diritto e della RAI.
  12.  Le  ulteriori  modalita'  di  svolgimento  delle  tribune sono
delegate  alla  direzione  della testata giornalistica regionale, che
riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o
che   ne   viene  fatta  richiesta.  Si  applicano  in  proposito  le
disposizioni dell'art. 10.