Art. 3. Indirizzo di posta elettronica 1. Le comunicazioni che gli operatori di comunicazioni elettroniche sono tenuti ad inviare mediante posta elettronica secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del citato decreto 22 febbraio 2005, devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica che verra' comunicato a ciascun operatore dalla direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero delle comunicazioni. Gli operatori sono tenuti a non divulgare a terzi l'indirizzo comunicato.