Art. 3.
                   Indirizzo di posta elettronica
  1. Le comunicazioni che gli operatori di comunicazioni elettroniche
sono  tenuti  ad  inviare  mediante  posta elettronica secondo quanto
previsto  dall'art.  2, comma 5, del citato decreto 22 febbraio 2005,
devono  essere  inviate all'indirizzo di posta elettronica che verra'
comunicato a ciascun operatore dalla direzione generale per i servizi
di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero delle
comunicazioni.  Gli  operatori  sono  tenuti  a non divulgare a terzi
l'indirizzo comunicato.