Art. 4. Liquidazione dei contributi riconosciuti 1. Il rimborso agli operatori di comunicazioni elettroniche dei contributi riconosciuti per il periodo di riferimento di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, e' liquidato seguendo l'ordine cronologico di sottoscrizione dei contratti di abbonamento e secondo la disponbilita' del fondo assegnato. 2. Nei termini previsti dal comma 8 dell'art. 2 del citato decreto 22 febbraio 2005 e' liquidato il 50 per cento dei contributi riconosciuti. Il rimanente 50 per cento e' liquidato a seguito della compensazione finanziaria di cui all'art. 2, comma 10, del citato decreto 22 febbraio 2005. 3. Il numero definitivo dei beneficiari del contributo e' reso noto all'operatore dopo il decorso dei centoventi giorni, come previsto dall'art. 2, comma 10, del citato decreto 22 febbraio 2005. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 aprile 2005 Il direttore generale: Tondi