Art. 4.
              Liquidazione dei contributi riconosciuti
  1.  Il  rimborso  agli  operatori di comunicazioni elettroniche dei
contributi riconosciuti per il periodo di riferimento di cui all'art.
1,  comma  2,  del  presente  decreto, e' liquidato seguendo l'ordine
cronologico  di sottoscrizione dei contratti di abbonamento e secondo
la disponbilita' del fondo assegnato.
  2.  Nei termini previsti dal comma 8 dell'art. 2 del citato decreto
22 febbraio  2005  e'  liquidato  il  50  per  cento  dei  contributi
riconosciuti.  Il rimanente 50 per cento e' liquidato a seguito della
compensazione  finanziaria  di  cui  all'art. 2, comma 10, del citato
decreto 22 febbraio 2005.
  3. Il numero definitivo dei beneficiari del contributo e' reso noto
all'operatore  dopo  il  decorso dei centoventi giorni, come previsto
dall'art. 2, comma 10, del citato decreto 22 febbraio 2005.
  Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 6 aprile 2005
                                         Il direttore generale: Tondi