Avvertenza: - Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Norme di accelerazione delle procedure di riscossione 1. Fermi i poteri commissariali previsti dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2005, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni ed i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, che hanno conferito fino al 31 dicembre 2004 rifiuti solidi urbani agli impianti di produzione di combustibili derivati dai rifiuti, sono tenuti a certificare al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, l'ammontare delle situazioni debitorie in ordine al pagamento della relativa tariffa nei confronti del Commissario delegato medesimo e dei soggetti concessionari del servizio, nonche' in ordine al pagamento degli importi previsti in favore dei Comuni destinatari di misure di compensazione ambientale; il Commissario delegato, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta la veridicita' delle certificazioni pervenute. 2. In via sostitutiva, ove i soggetti di cui al comma 1 non provvedano a quanto ivi previsto con la tempestivita' richiesta, ovvero la veridicita' delle certificazioni (( non sia stata attestata )) dal Commissario delegato, il medesimo Commissario entro i successivi quindici giorni, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta le situazioni debitorie riscontrate a carico dei soggetti inadempienti. 3. Le attestazioni del Commissario delegato di cui ai commi 1 e 2 sono accettate, nell'ambito di un rapporto unitario, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. quali titoli giuridici idonei a consentire, entro quindici giorni, l'anticipazione delle occorrenti risorse finanziarie da destinare al Commissario medesimo per le conseguenti iniziative solutorie. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. subentra nei crediti di titolarita' del Commissario delegato e dei soggetti affidatari vantati nei confronti dei comuni, dei consorzi, nonche' degli altri affidatari inadempienti. 4. Entro sessanta giorni dall'anticipazione delle risorse finanziarie da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Commissario delegato, ove non vi provvedano direttamente i soggetti inadempienti, si sostituisce ai medesimi per la definizione di un piano di rientro, al massimo quadriennale, delle situazioni debitorie con la medesima Cassa, ivi compresi gli oneri connessi all'anticipazione di cui al comma 3, specifico per ciascun soggetto debitore, avente durata, nonche' modalita' e termini correlati alle situazioni debitorie ed alle condizioni finanziarie di ciascuno dei predetti soggetti inadempienti. In ogni caso, a fronte della mancata attuazione anche parziale del piano di rientro, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati. 5. Per il piu' proficuo esercizio dei poteri commissariali di cui al presente articolo, i comuni e i relativi consorzi, nonche' gli enti affidatari, consentono al Commissario delegato o ad un suo delegato l'accesso ai propri atti con ogni urgenza, e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397 (Disposizioni urgenti di protezione civile): «Art. 1. - 1. Il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel settore dei rifiuti della regione Campania, e' autorizzato, ove ricorrano situazioni di inadempienza dei comuni, e dei relativi consorzi o altri affidatari, che conferiscono rifiuti solidi urbani (RSU) agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR), rispetto sia alle attivita' da compiersi per conseguire il pagamento della relativa tariffa e dei contributi da parte dei cittadini, dovuti agli uffici del commissario delegato ed ai comuni destinatari di misure di compensazione ambientale, sia in ordine alle doverose attivita' solutorie in favore dei soggetti affidatari del servizio, a disporre per la sostituzione delle amministrazioni inadempienti; a tal fine il commissario delegato assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere in ordine alle attivita' predette, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva, direttamente ovvero per il tramite di un soggetto attuatore, anche disponendo per le occorrenti variazioni di bilancio ed adottando gli atti di competenza comunale che sono immediatamente esecutivi. Sulle risorse acquisite dal commissario con tale procedura nulla e' dovuto a titolo di aggio per il servizio di riscossione. Delle attivita' compiute in sostituzione il commissario delegato riferisce, ove ricorrenti presupposti di legge, alla procura regionale della Corte dei conti entro dieci giorni dal compimento degli atti di competenza; altresi certifica, nei confronti dei soggetti interessati, le situazioni debitorie riscontrate a carico dei comuni e dei relativi consorzi o altri affidatari. Gli oneri connessi all'esercizio dell'attivita' sostitutiva di cui al presente comma gravano sulle risorse comunali.». - Si riporta il testo dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, n. 3341 (Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania): Art. 1.- 1. Il dott. Corrado Catenacci e' nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, esercitando i relativi poteri conferiti con le ordinanze di protezione civile di cui in premessa.».