Art. 2.
                     Adeguamento degli impianti
  1.   Al   fine  di  assicurare  in  termini  di  somma  urgenza  il
funzionamento  a  norma  di  legge,  nel  rispetto delle prescrizioni
contrattuali  relative  alla  gestione  del  sistema di smaltimento e
recupero  dei  rifiuti  nella  regione  Campania,  dei sette impianti
presenti  nella regione stessa di Casalduni, Pianodardine, Giugliano,
Santa   Maria   Capua  Vetere,  Caivano,  Tufino  e  Battipaglia,  il
Commissario   delegato   autorizza   le   necessarie   iniziative  di
adeguamento  tecnico-funzionale  degli impianti medesimi da parte dei
soggetti affidatari, fatte salve le eventuali e conseguenti azioni di
rivalsa   e   le   decisioni   assunte  dalle  autorita'  giudiziarie
competenti.  ((  I  materiali  destinati  al recupero, prodotti negli
impianti  di  lavorazione  dei  rifiuti solidi urbani esistenti nella
regione  Campania,  sono  mantenuti  a  riserva negli attuali siti di
stoccaggio  provvisorio  fino  alla  definitiva  messa  a  regime del
sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria
e ambientale. ))
  2.  Il  Commissario  delegato, in caso di inadempienza dei soggetti
affidatari  rispetto  a  quanto  previsto al comma 1, provvede in via
sostitutiva  sulla  base  di  apposite  procedure  di  somma urgenza,
definite  con  ordinanze  di  protezione civile ai sensi dell'art. 5,
comma  2,  della  legge  24 febbraio  1992,  n. 225, nel limite di 20
milioni di euro.
  3.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per
l'anno  2005,  pari  a  20  milioni  di  euro,  si  provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 5, commi 1 e 2 della
          legge  24  febbraio  1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
          nazionale della protezione civile):
              «Art.  5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
          1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera  c),  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  49 della legge 23
          dicembre  1998,  n.  448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo):
              «Art.  49 (Programmi di tutela ambientale). - 1. Per il
          finanziamento  degli  accordi  di  programma  tra  Stato  e
          regioni  di  cui  all'art.  72  e  dei  programmi di tutela
          ambientale  di  cui  all'art.  73  del  decreto legislativo
          31 marzo  1998, n. 112, del programma nazionale di bonifica
          e  ripristino  ambientale dei siti inquinati, dei programmi
          di  difesa  del  mare  e  delle riserve marine statali, dei
          programmi  di competenza del Ministero dell'ambiente di cui
          alla deliberazione del CIPE data 3 dicembre 1997, attuativi
          degli  impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, del piano
          straordinario  di  completamento  e  razionalizzazione  dei
          sistemi  di  collettamento e depurazione delle acque reflue
          di  cui  all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
          n.  135,  come modificato dall'art. 8 della legge 8 ottobre
          1997, n. 344, degli accordi e contratti di programma di cui
          all'art. 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          si  provvede  a  norma  dell'art. 11-quater, comma 3, della
          legge  5 agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni e
          integrazioni. Le risorse relative ai programmi regionali di
          tutela  ambientale sono ripartite e trasferite alle regioni
          ed  alle  province  autonome entro il 31 gennaio di ciascun
          anno, con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              2.  All'art.  57,  comma  5  del  decreto legislativo 5
          febbraio  1997, n. 22), come modificato da ultimo dal comma
          14  dell'art.  1  della  legge  9 dicembre 1998. n. 426, le
          parole:  «31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti:
          «30 giugno 1999.».