Art. 2. Adeguamento degli impianti 1. Al fine di assicurare in termini di somma urgenza il funzionamento a norma di legge, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali relative alla gestione del sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania, dei sette impianti presenti nella regione stessa di Casalduni, Pianodardine, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Caivano, Tufino e Battipaglia, il Commissario delegato autorizza le necessarie iniziative di adeguamento tecnico-funzionale degli impianti medesimi da parte dei soggetti affidatari, fatte salve le eventuali e conseguenti azioni di rivalsa e le decisioni assunte dalle autorita' giudiziarie competenti. (( I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale. )) 2. Il Commissario delegato, in caso di inadempienza dei soggetti affidatari rispetto a quanto previsto al comma 1, provvede in via sostitutiva sulla base di apposite procedure di somma urgenza, definite con ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel limite di 20 milioni di euro. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'anno 2005, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile): «Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. 2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.». - Si riporta il testo dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): «Art. 49 (Programmi di tutela ambientale). - 1. Per il finanziamento degli accordi di programma tra Stato e regioni di cui all'art. 72 e dei programmi di tutela ambientale di cui all'art. 73 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, dei programmi di difesa del mare e delle riserve marine statali, dei programmi di competenza del Ministero dell'ambiente di cui alla deliberazione del CIPE data 3 dicembre 1997, attuativi degli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'art. 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, degli accordi e contratti di programma di cui all'art. 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si provvede a norma dell'art. 11-quater, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Le risorse relative ai programmi regionali di tutela ambientale sono ripartite e trasferite alle regioni ed alle province autonome entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. All'art. 57, comma 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), come modificato da ultimo dal comma 14 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998. n. 426, le parole: «31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1999.».