Art. 4. Interventi relativi al settore delle bonifiche 1. Nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il patto di stabilita' interno, per fronteggiare la gravissima crisi finanziaria determinatasi nel settore dei rifiuti della regione Campania ed al fine di consentire il rimborso delle risorse anticipate al Presidente della regione - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, negli anni 2000-2003 dal Presidente stesso, Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e per la tutela delle acque superficiali, la medesima regione puo' trasferire fondi sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali, anche attraverso apposite operazioni finanziarie su base pluriennale, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle disponibilita' del bilancio regionale, esclusivamente per spese di investimento, come definite dall'art. 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dei commi 18 e 19 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004): «18. Ai fini di cui all'art. 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti: a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose; f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facolta' di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994 n 109; i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalita' pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio. 19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o societa' finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, e' tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della societa' partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.».