Art. 4.
           Interventi relativi al settore delle bonifiche
  1.  Nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il
patto  di  stabilita'  interno,  per fronteggiare la gravissima crisi
finanziaria  determinatasi  nel  settore  dei  rifiuti  della regione
Campania   ed  al  fine  di  consentire  il  rimborso  delle  risorse
anticipate  al  Presidente  della  regione - Commissario delegato per
l'emergenza  rifiuti,  negli  anni  2000-2003  dal Presidente stesso,
Commissario  delegato  per  la  bonifica dei suoli, delle falde e dei
sedimenti  inquinati  e  per  la  tutela delle acque superficiali, la
medesima  regione  puo'  trasferire fondi sulla contabilita' speciale
intestata  al  Commissario  delegato per la bonifica dei suoli, delle
falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali,
anche attraverso apposite operazioni finanziarie su base pluriennale,
ai  cui  oneri  si  provvede  nell'ambito  delle  disponibilita'  del
bilancio  regionale,  esclusivamente  per spese di investimento, come
definite dall'art. 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo dei commi 18 e 19 dell'art. 3
          della  legge  24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2004):
              «18.  Ai  fini  di cui all'art. 119, sesto comma, della
          Costituzione, costituiscono investimenti:
                a) l'acquisto,  la costruzione, la ristrutturazione e
          la  manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti
          da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
                b) la     costruzione,     la     demolizione,     la
          ristrutturazione,    il    recupero   e   la   manutenzione
          straordinaria di opere e impianti;
                c) l'acquisto  di  impianti, macchinari, attrezzature
          tecnico-scientifiche,  mezzi  di  trasporto  e  altri  beni
          mobili ad utilizzo pluriennale;
                d) gli   oneri   per  beni  immateriali  ad  utilizzo
          pluriennale;
                e) l'acquisizione   di   aree,  espropri  e  servitu'
          onerose;
                f)  le  partecipazioni  azionarie e i conferimenti di
          capitale,  nei  limiti  della  facolta'  di  partecipazione
          concessa   ai   singoli   enti   mutuatari  dai  rispettivi
          ordinamenti;
                g) i   trasferimenti   in  conto  capitale  destinati
          specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura
          di un altro ente od organismo appartenente al settore delle
          pubbliche amministrazioni;
                h) i  trasferimenti  in  conto  capitale in favore di
          soggetti  concessionari di lavori pubblici o di proprietari
          o  gestori  di  impianti, di reti o di dotazioni funzionali
          all'erogazione  di  servizi  pubblici  o  di  soggetti  che
          erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di
          servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli
          enti  committenti  alla loro scadenza, anche anticipata. In
          tale  fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore
          del  concessionario  di  cui  al comma 2 dell'art. 19 della
          legge 11 febbraio 1994 n  109;
                i) gli  interventi  contenuti  in  programmi generali
          relativi   a   piani   urbanistici   attuativi,  esecutivi,
          dichiarati   di   preminente   interesse  regionale  aventi
          finalita'  pubblica volti al recupero e alla valorizzazione
          del territorio.
              19.  Gli  enti  e  gli organismi di cui al comma 16 non
          possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di
          conferimenti  rivolti  alla ricapitalizzazione di aziende o
          societa'  finalizzata  al  ripiano  di perdite. A tale fine
          l'istituto  finanziatore, in sede istruttoria, e' tenuto ad
          acquisire      dall'ente      l'esplicazione      specifica
          sull'investimento  da  finanziare  e  l'indicazione  che il
          bilancio  dell'azienda o della societa' partecipata, per la
          quale  si  effettua  l'operazione,  relativo  all'esercizio
          finanziario  precedente  l'operazione  di  conferimento  di
          capitale, non presenta una perdita di esercizio.».