(all. 1 - art. 1)
          PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER L'OLIO
            A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SORATTE»
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La  denominazione  di  origine  protetta  «Soratte»  e' riservata
all'olio  extravergine  di  oliva  rispondente  alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto
    La  denominazione  di  origine  protetta  «Soratte»  e' riservata
all'olio  extravergine  di  oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di
olivo:
      «Sirole» in percentuale di almeno il 10%;
      «Leccino» in percentuale del 40%;
      «Frantoio» in percentuale del 25%;
      «Reale» in percentuale di almeno il 5%.
    Possono  concorrere  alla  produzione  del  detto olio, da sole o
congiuntamente,   anche   le   olive   delle   varieta':  «Moraiolo»,
«Pendolino» e «Rosciola», fino ad un massimo del 20%.
    Sono escluse altre varieta' di olivo.
    All'atto dell'immissione al consumo l'olio vergine «Soratte» deve
appartenere alla categoria degli extra vergini (mediana dei difetti =
0 e mediana del fruttato > 0), ed in particolare deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
      colore: dal giallo oro al verde chiaro;
      odore: fruttato medio leggero con note vegetali erbacee, che lo
distingue dagli altri oli delle zone limitrofe;
      sapore:  armonico  ed equilibrato al gusto, leggermente amaro e
piccante   per  gli  oli  freschissimi  (ad  eccezione  delle  annate
particolarmente siccitose);
      acidita'  totale espressa in acido oleico: inferiore o uguale a
0,5 grammi per 100 grammi di olio;
      numero  perossidi:  uguale  o inferiore a 12 millequivalenti di
ossigeno attivo per chilogrammo di olio;
      contenuto  di  polifenoli  totali  espressi come acido caffeico
milligrammi/kg:  uguale  o  superiore  a  70  p.p.m. (determinato con
metodo  spettrofotometrico  fino ad approvazione del metodo ufficiale
per il test dei polifenoli);
      acido oleico: uguale o inferiore a 80%;
      acido palmitico: uguale o inferiore a 15%;
      acido linoleico: uguale o inferiore a 10%;
      acido linolenico: uguale o inferiore a 0,9%.
                               Art. 3.
                           Nuovi impianti
    Per  i  nuovi  oliveti,  le  varieta' che possono concorrere alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta «Soratte», sono:
      «Sirole» in percentuale di almeno il 40%;
      «Leccino» in percentuale del 20%;
      «Frantoio» in percentuale del 10%;
      «Reale» in percentuale di almeno il 10%.
    Possono  concorrere  alla  produzione  del  detto olio, da sole o
congiuntamente,   anche   le   olive   delle   varieta':  «Moralolo»,
«Pendolino» e «Rosciola», fino ad un massimo del 20%.
    Le  percentuali  delle varieta' di cui sopra, devono rispecchiare
la   composizione   di   ciascun  oliveto  ricadente  nell'areale  di
produzione di cui all'art. 4.
    Questa  composizione  varietale  e'  applicabile  anche  per  gli
oliveti gia' in essere.
                               Art. 4.
                         Zona di produzione
    Le   olive   destinate   alla   produzione   dell'olio  di  oliva
extravergine  dalla denominazione d'origine protetta «Soratte» devono
essere  prodotte  nell'intero  territorio amministrativo dei seguenti
comuni in provincia di Roma:
      Campagnano  di  Roma,  Civitella  S.  Paolo, Formello, Magliano
Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Rignano Flaminio, Sacrofano, e parte
dei territori amministrativi dei seguenti comuni:
      Capena,   Castelnuovo   di  Porto,  Fiano  Romano,  Filacciano,
Nazzano,  Ponzano  Romano, Riano, Roma (zona di Boccea, di Cesano, di
S. Maria di Galeria), S. Oreste, Torrita Tiberina.
    Sono  da  considerarsi  idonei  gli  oliveti ubicati nella fascia
altimetrica compresa tra 50 e 600 m s.l.m.
    La  delimitazione  dell'area interessata e' la seguente: si parte
dall'incrocio   della  via  Cassia  con  il  confine  del  comune  di
Campagnano  di  Roma,  in  localita'  «Ponte del Pavone»; si segue il
confine  della  provincia  di  Roma  in  direzione  nord/est  fino  a
raggiungere  l'autostrada  A1, in prossimita' del km 513. Si percorre
quindi,  l'autostrada in direzione sud/est; in prossimita' del km 516
si  dirige  verso  est percorrendo la provinciale Nazzano-Filacciano,
fino  ad  intercettare  la  curva  di livello di 50 m s.l.m. Si segue
detta  quota  in direzione est fino ad incontrare il fiume Tevere, in
localita'  Pendicoste;  lo percorre in direzione sud/est. Arrivati in
localita'  Campo  del  Porto si segue il sentiero pedemontano fino ad
incontrare  la strada provinciale Tiberina in direzione est. Si segue
questa  strada  provinciale  fino  ad  intercettare di nuovo il fiume
Tevere. Si segue l'andamento dello stesso fino ad incontrare il Fosso
di  Prosciano,  nel  comune  di Nazzano; lo segue fino che questi non
intercetta  l'autostrada  A1  in  prossimita'  del km 525. Riprende a
seguire  l'A1  in  direzione  sud  fino alla diramazione per Roma. La
segue  in  direzione  Roma  fino  ad incontrare la strada provinciale
Tiberina  in  prossimita'  della barriera Roma-nord al km 5. Segue la
Tiberina,   direzione  sud,  fino  ad  incontrare  prima  la  s.s. 3,
Flaminia,  e  poi  il  grande  raccordo  anulare di Roma in localita'
Castel Giubileo. Dal grande raccordo anulare in direzione prima ovest
poi  sud,  si  intercetta la via Boccea; si segue questa in direzione
nord/ovest,  fino a raggiungere la localita' «Tragliata»; si percorre
in  direzione  nord-nord/est  il  confine  del comune di Roma, fino a
raggiungere  quello  del  comune  di Campagnano di Roma. Lo segue, in
direzione nord/est, fino ad incontrare di nuovo il confine del comune
di  Roma.  Di  li'  riprende  il  confine  del comune di Roma, fino a
raggiungere,  in  direzione  nord/ovest,  il  punto  di  partenza  in
localita' «Ponte del Pavone», all'incrocio con la via Cassia, tramite
il confine di Campagnano di Roma, in direzione nord/est.
                               Art. 5.
         Elementi comprovanti che il prodotto e' originario
               della zona geografica di cui all'art. 4
    La  tracciabilita'  del  prodotto  e'  garantita  da una serie di
adempimenti  a  cui  si sottoporranno i produttori, in particolare la
struttura di controllo verifichera' in ogni fase della produzione che
siano  rispettate  le  metodiche  produttive individuate nel presente
disciplinare   di   produzione  e  percio'  terra'  un  elenco  degli
agricoltori,  dei frantoiani e degli imbottigliatori. La struttura di
controllo  inoltre, terra' un elenco delle particelle catastali sulle
quali   viene   coltivato   l'olivo   destinato   alla  produzione  a
denominazione   di   origine   protetta.  I  soggetti  della  filiera
comunicheranno  alla  struttura  di  controllo  le quantita' di olive
prodotte,  le  quantita'  di  olive  molite  e  le  quantita' di olio
effettivamente imbottigliato.
                               Art. 6.
                 Metodo di ottenimento del prodotto
    La   coltivazione   delle  olive,  nonche'  l'estrazione,  ed  il
confezionamento  dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di
origine  protetta «Soratte» devono avvenire nell'ambito della zona di
produzione di cui all'art. 4 per evitare che lo scuotimento dovuto al
trasporto, gli sbalzi di temperatura nonche' l'arieggiamento alterino
le  caratteristiche  tipiche  del  prodotto  e  ne  compromettano  la
qualita'  e  per  garantire  il  controllo  e  la  tracciabilita'. Le
condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle
tradizionali  e  caratteristiche  della  zona  e,  comunque,  atte  a
conferire   alle   olive   ed   all'olio   derivato   le   specifiche
caratteristiche.  La  densita'  massima  di  piante  sul terreno deve
essere  di  555  piante  per  ettaro.  Per  la gestione del suolo, si
eseguono  delle  lavorazioni  meccaniche  superficiali  che risultano
utili  anche per il controllo delle erbe infestanti. E' consentita la
pratica dell'inerbimento. Nella concimazione e' ammesso l'utilizzo di
fertilizzanti  organici  e/o di sintesi. La difesa fitosanitaria deve
essere effettuata secondo le modalita' della lotta guidata al fine di
ridurre  al  minimo  o di eliminare i residuidi antiparassitari sulle
olive.  La  produzione  massima di olive per ettaro non puo' superare
gli  8000  kg negli oliveti specializzati intensivi, mentre in quelli
promiscui  la produzione per pianta non dovra' superare gli 80 kg. Il
periodo  di raccolta e' stabilito tra il primo giorno di ottobre e il
15 dicembre  di ciascuno anno. La raccolta delle olive destinate alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta   «Soratte»   per  tutte  le  singole  cultivar  nella  fase
fenologica  dell'invaiatura  deve  essere  effettuata  manualmente  o
meccanicamente  in modo da non procurare ammaccature alle olive, ed a
condizione  che  durante l'operazione sia evitata la permanenza delle
drupe  sul  terreno. E' vietato il ricorso a prodotti di abscissione.
In  ogni  caso devono essere utilizzate le reti, mentre e' vietata la
raccolta   delle  olive  cadute  naturalmente  e  quella  sulle  reti
permanenti.  Le  olive  raccolte,  devono essere messe in contenitori
rigidi,  traforati, facilmente lavabili, della portata massima di 380
kg.
Modalita' di oleificazione.
    Le operazioni d'estrazione dell'olio devono avvenire entro 48 ore
dalla  fine della raccolta. La resa massima di olive in olio non puo'
superare  il  22%.  Le olive debbono essere sottoposte a pulitura e/o
lavaggio  a  temperatura  ambiente  per eliminare eventuali residui o
sostanze estranee. L'estrazione dell'olio extravergine di oliva, puo'
avvenire  soltanto  con  processi meccanici e fisici atti a garantire
l'ottenimento  di  oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche
qualitative   contenute   nel  frutto.  La  gramolatura  deve  essere
effettuata  ad  una  temperatura della pasta di olive non superiore a
34o C  e  per  periodo  non  superiore a 50 minuti. Non e' consentito
l'uso  di  frangitori  a  martelli  che provocano il surriscaldamento
della  pasta.  E'  vietato  sia  l'uso  di  coadiuvanti  chimici  e/o
biologici  che  l'uso  del  talco.  Non  e'  autorizzato il metodo di
trasformazione  noto  come  «ripasso»  (doppia  centrifugazione della
pasta  delle  olive  senza  interruzione).  E'  consentito procedere,
successivamente,  al  processo  di  chiarificazione  e di filtrazione
dell'olio.
Immagazzinamento.
    L'olio  extravergine  di  oliva  «Soratte» viene immagazzinato in
recipienti  di  acciaio  inox  o  terracotta vetrificata di capacita'
massima  di  50  ettolitri. I contenitori possono essere mantenuti in
battente di azoto.
                               Art. 7.
     Elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico
    L'olio  extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Soratte»  possiede  proprieta'  e qualita' riconosciute fin dal 1500
come  attestato  da  numerosi documenti storici. Nel 1888 infatti, il
marchese   Canali  ha  partecipato,  con  l'olio  dei  suoi  oliveti,
all'Esposizione  vaticana,  in occasione del 50° sacerdotale di Leone
XIII,  ricevendo  un  premio  per  la  qualita'.  Nei vari comuni del
comprensorio  di  produzione,  numerose  localita'  sono distinte nel
catasto  con riferimenti alla coltura dell'olivo. Nel Soratte l'olivo
non  e' solo risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza
l'identita' paesaggistica ed ambientale del territorio, in quanto gli
esperti  olivicoltori  hanno  adeguato  alle  piante  le  tecniche di
coltivazione,  traendo  dall'olio  qualita'  uniche  ed apprezzate da
sempre  dai  consumatori piu' esigenti. L'areale di produzione di cui
all'art.  4,  costituisce  un  territorio  ideale per l'olivicoltura,
tanto  da  influenzare  direttamente  le  qualita' dell'olio di oliva
extravergine  a  denominazione  di  origine  protetta  «Soratte».  E'
proprio  l'influenza ambientale, oltre alla composizione varietale, a
caratterizzare  significativamente  la  qualita'  dell'olio. Il monte
Soratte  costituisce  un'emergenza  di calcare massiccio che, insieme
con  altri  rilievi minori, va a delimitare la «caldera» del vulcano,
dal  cui  crollo  si  e'  originato  il  lago  di  Bracciano. Il nome
dell'olio  e'  riconducibile  senz'altro  al «candido» monte Soratte,
come  lo  chiamava Orazio, il piu' alto della zona, visibile da tutto
l'areale di produzione. Il monte peraltro, in passato sorvegliato dai
benedettini  che  abitavano il convento posto sull'altura, costituiva
anche, con le sue pendici, un luogo di attiva produzione di olive. Il
territorio  «Soratte»  D.O.P.,  e'  una  zona  omogenea di produzione
dovuta  a  suoli  di  origine  prevalentemente  vulcanica. I terreni,
secondo  le  quote, sono rocciosi, ciottolosi o quanto meno ricchi di
scheletro, cosi' da assicurare oltre al perfetto sgrondo delle acque,
l'assorbimento  ed  il mantenimento del calore del sole. Tali fattori
ambientali ed umani nell'area di produzione dell'olio extravergine di
oliva  a denominazione di origine protetta «Soratte» incidono in modo
univoco  sulle caratteristiche organolettiche e qualitative dell'olio
prodotto.
                               Art. 8.
                              Controlli
    L'olio  extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Soratte»   per   l'applicazione   delle  disposizioni  del  presente
disciplinare   di  produzione  sara'  controllato  da  una  struttura
autorizzata,  in  conformita' all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081
del 14 luglio 1992.
                               Art. 9.
              Confezionamento, etichettatura e logotipo
    L'olio  extravergine  di  oliva  «Soratte» deve essere immesso al
consumo  in  recipienti  di  vetro,  in  banda stagnata o ceramica di
capacita' non superiore a 5 litri. Sono ammesse confezioni in bustine
monodose  di  laminato  metallico  di  alluminio  ed idonei materiali
sintetici  consentiti  dalla legge, della capacita' di 10 ml, recanti
le disposizioni previste dalla normativa vigente piu' una numerazione
progressiva  attribuita  dall'organismo  di  controllo. La confezione
reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e
leggibili,  oltre  al  simbolo  comunitario  e  relative menzioni (in
conformita'  alle  prescrizioni  del regolamento 1726/98 e successive
modificazioni)  e  alle  informazioni  corrispondenti ai requisiti di
legge, le seguenti ulteriori indicazioni:
      la  dizione  «Soratte»  in  Times New Roman, Bold con valore di
riferimento 100%;
      la  sigla  «D.O.P.»  in  Trebuchet  MS  Bold,  che  deve essere
riportata   al   di   sopra   del  nome  «Soratte»,  all'interno  del
semicerchio, con valore di riferimento 43%;
      la  scritta «lio» in Times New Roman, Bold Italic con valore di
riferimento 64%;
      il   nome,   la   ragione   sociale,  l'indirizzo  dell'azienda
produttrice e confezionatrice;
      il  logo della denominazione «Olio Soratte», di cui all'art. 9,
e'  costituito  dalla  sagoma  del  monte Soratte, di colore verde in
quadricromia  (C  100%,  M  55%,  Y  100%,  K  0%),  inserita  in  un
semicerchio dello stesso colore (C 100%, M 55%, Y 100%, K 0%). Tra il
semicerchio  e la sagoma del Monte, e' presente un cielo sfumato, dal
100%  allo  0%, in celeste quadricromia (C 80%, M 5%, Y 0%, K 0%). Le
scritte  «lio»  (di  olio)  e «D.O.P.» sono in giallo di quadricromia
(C 0%,  M  10%,  Y  100%,  K 0%), mentre la «O» (di olio) e' in verde
sfumato,  dal  100% allo 0%, di quadricromia (C 84%, M 29%, Y 100%, K
0%). La scritta «Soratte» e' in bianco su campo verde di quadricromia
(C 100%, M 55%, Y 100%, K 0%).

                ---->  Vedere logo di pag. 62  <----

    Il  logo  se  stampato su fondo colorato dovra' essere circondato
per  tutta  la  sua sagoma da un filo bianco dello spessore di almeno
0,75  pt.  Gli  elementi  sopra descritti non possono essere in alcun
modo  separati.  Il  logo  si  potra' adattare proporzionalmente alle
varie declinazioni di utilizzo. E' obbligatorio indicare in etichetta
l'annata  di  produzione delle olive da cui si e' ottenuto l'olio, la
scadenza  per  il consumo del prodotto e quanto utile ad identificare
la   partita   alla   quale   appartiene  il  prodotto  stesso.  Alla
denominazione  di origine protetta «Soratte» e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi  qualificazione  non  espressamente  prevista  dal presente
disciplinare  di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato,   superiore,   genuino.  La  designazione  «Soratte»  e'
intraducibile. E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali,
marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano
tali  da  trarre  in  inganno l'acquirente. L'uso di nomi di aziende,
tenute o fattorie e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto
esclusivamente  con  le  olive  raccolte  negli oliveti facenti parte
della azienda.