Art. 11.

Criteri   per   la   definizione  degli  indici  di  mercato  per  il
monitoraggio  del mercato per il servizio di dispacciamento computati
                       dal Gestore della rete

  11.1  Il  Gestore  della  rete  definisce  e aggiorna indici per il
monitoraggio   del   mercato   per  il  servizio  di  dispacciamento,
attenendosi ai criteri di cui ai commi seguenti.
  11.2  Gli  indici  di  cui  al  comma  11.1  devono  consentire  il
monitoraggio  della  struttura  e  degli  esiti  del  mercato  per il
servizio  di  dispacciamento,  nonche'  della  condotta  dei  singoli
operatori di mercato.
  11.3 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della struttura
del   mercato  per  il  servizio  di  dispacciamento  devono  fornire
informazioni relative a:
    a)  il  grado di concentrazione dell'offerta di energia elettrica
nel  mercato  per  il  servizio  di dispacciamento, calcolato sia con
riferimento  alle  offerte accettate che con riferimento alle offerte
presentate;
    b) l'elenco  delle unita' di produzione la cui selezione e' stata
effettuata,   su   un   sottoinsieme  di  unita'  abilitate,  per  la
risoluzione  di vincoli tecnici; tale elenco deve fare evidenza della
frequenza  di  tali  selezioni e della loro entita' in riferimento al
totale delle offerte accettate nella zona di localizzazione;
    c) i  costi  variabili  di  produzione delle unita' di produzione
rilevanti, per tipologia di unita'.
  11.4 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio degli esiti del
mercato  per il servizio di dispacciamento devono, per ciascuna zona,
nonche'  per  l'aggregato della macrozona Nord e della macrozona Sud,
fornire informazioni relative a:
    a) il  prezzo  medio  delle  quantita'  delle  offerte  a  salire
accettate  nel  mercato  per  il  servizio  di' dispacciamento, dando
separata  evidenza  al  valore relativo alle selezioni appartenenti o
meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto b);
    b) il  prezzo  medio  delle  quantita'  delle  offerte a scendere
accettate  nel  mercato  per  il  servizio  di  dispacciamento, dando
separata  evidenza  al  valore relativo alle selezioni appartenenti o
meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto b);
    c) il  minimo  e  il  massimo  dei  prezzi delle offerte a salire
accettate  nel  mercato  per  il  servizio  di  dispacciamento, dando
separata  evidenza  al  valore relativo alle selezioni appartenenti o
meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto b);
    d) il  minimo  e  il  massimo dei prezzi delle offerte a scendere
accettate  nel  mercato  per  il  servizio  di  dispacciamento, dando
separata  evidenza  al  valore relativo alle selezioni appartenenti o
meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto b);
    e) la  volatilita'  dei prezzi dell'energia elettrica di cui alle
precedenti lettere da a) a d);
    f) la  media  della volatilita' oraria dei prezzi delle offerte a
scendere  e  delle  offerte  a  salire  accettate  nel mercato per il
servizio   di  dispacciamento,  dando  separata  evidenza  al  valore
relativo  alle  selezioni  appartenenti  o  meno  all'elenco  di  cui
all'art. 11, comma 11.3, punto b);
    g) lo  scostamento  fra  la  previsione  di domanda formulata dal
Gestore della rete per la quantificazione delle offerte integrative e
le  offerte  di  acquisto  totali  presentate  sul mercato del giorno
prima.
  11.5  Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della condotta
degli  operatori nel mercato per il servizio di dispacciamento devono
fornire informazioni relative a:
    a)  le  quote di mercato sulle offere a salire, calcolate sia con
riferimento  alle  offerte accettate che con riferimento alle offerte
presentate;
    b) le  quote  di  mercato sulle offerte a scendere, calcolate sia
con  riferimento  alle  offerte  accettate  che  con riferimento alle
offerte presentate;
    c) la   quota  di  riserva  secondaria  e  la  quota  di  riserva
terziaria,   distinta   per   tipologia   di  unita'  di  produzione,
approvvigionata  in esito alla fase di programmazione del mercato per
il  servizio  di  dispacciamento da ciascun utente del dispacciamento
rilevante;
    d) la   quota  di  riserva  secondaria  e  la  quota  di  riserva
terziaria, distinta per tipologia di unita' di produzione, utilizzata
nella  fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di
dispacciamento,  in  riferimento  a ciascun utente del dispacciamento
rilevante ed utilizzata dal gestore della rete;
    e) per  ciascun  utente  del  dispacciamento rilevante, il prezzo
medio  delle  quantita'  delle offerte a salire accettate nel mercato
per  il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore
relativo  alle  selezioni  appartenenti  o  meno  all'elenco  di  cui
all'art. 11, comma 11.3, punto b),
    f) per  ciascun  utente  del  dispacciamento rilevante, il prezzo
medio  delle quantita' delle offerte a scendere accettate nel mercato
per  il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore
relativo  alle  selezioni  appartenenti  o  meno  all'elenco  di  cui
all'art. 11, comma 11.3, punto b);
    g) per  ciascuna  unita'  abilitata  la  variazione della potenza
massima  e/o  minima  tra  il  mercato  del giorno prima e la fase di
programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;
    h) per  ciascuna  unita'  abilitata  la  variazione della potenza
massima  e/o  minima  tra  la  fase  di  programmazione  e la fase di
gestione   in   tempo   reale   del   mercato   per  il  servizio  di
dispacciamento.