Art. 11. Criteri per la definizione degli indici di mercato per il monitoraggio del mercato per il servizio di dispacciamento computati dal Gestore della rete 11.1 Il Gestore della rete definisce e aggiorna indici per il monitoraggio del mercato per il servizio di dispacciamento, attenendosi ai criteri di cui ai commi seguenti. 11.2 Gli indici di cui al comma 11.1 devono consentire il monitoraggio della struttura e degli esiti del mercato per il servizio di dispacciamento, nonche' della condotta dei singoli operatori di mercato. 11.3 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della struttura del mercato per il servizio di dispacciamento devono fornire informazioni relative a: a) il grado di concentrazione dell'offerta di energia elettrica nel mercato per il servizio di dispacciamento, calcolato sia con riferimento alle offerte accettate che con riferimento alle offerte presentate; b) l'elenco delle unita' di produzione la cui selezione e' stata effettuata, su un sottoinsieme di unita' abilitate, per la risoluzione di vincoli tecnici; tale elenco deve fare evidenza della frequenza di tali selezioni e della loro entita' in riferimento al totale delle offerte accettate nella zona di localizzazione; c) i costi variabili di produzione delle unita' di produzione rilevanti, per tipologia di unita'. 11.4 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio degli esiti del mercato per il servizio di dispacciamento devono, per ciascuna zona, nonche' per l'aggregato della macrozona Nord e della macrozona Sud, fornire informazioni relative a: a) il prezzo medio delle quantita' delle offerte a salire accettate nel mercato per il servizio di' dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto b); b) il prezzo medio delle quantita' delle offerte a scendere accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto b); c) il minimo e il massimo dei prezzi delle offerte a salire accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto b); d) il minimo e il massimo dei prezzi delle offerte a scendere accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto b); e) la volatilita' dei prezzi dell'energia elettrica di cui alle precedenti lettere da a) a d); f) la media della volatilita' oraria dei prezzi delle offerte a scendere e delle offerte a salire accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto b); g) lo scostamento fra la previsione di domanda formulata dal Gestore della rete per la quantificazione delle offerte integrative e le offerte di acquisto totali presentate sul mercato del giorno prima. 11.5 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della condotta degli operatori nel mercato per il servizio di dispacciamento devono fornire informazioni relative a: a) le quote di mercato sulle offere a salire, calcolate sia con riferimento alle offerte accettate che con riferimento alle offerte presentate; b) le quote di mercato sulle offerte a scendere, calcolate sia con riferimento alle offerte accettate che con riferimento alle offerte presentate; c) la quota di riserva secondaria e la quota di riserva terziaria, distinta per tipologia di unita' di produzione, approvvigionata in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento da ciascun utente del dispacciamento rilevante; d) la quota di riserva secondaria e la quota di riserva terziaria, distinta per tipologia di unita' di produzione, utilizzata nella fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento, in riferimento a ciascun utente del dispacciamento rilevante ed utilizzata dal gestore della rete; e) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il prezzo medio delle quantita' delle offerte a salire accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto b), f) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il prezzo medio delle quantita' delle offerte a scendere accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto b); g) per ciascuna unita' abilitata la variazione della potenza massima e/o minima tra il mercato del giorno prima e la fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento; h) per ciascuna unita' abilitata la variazione della potenza massima e/o minima tra la fase di programmazione e la fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento.