Art. 12. Obblighi informativi a carico del Gestore del mercato 12.1 Il Gestore del mercato trasmette all'Autorita' i seguenti dati ed informazioni per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, nonche' della condotta dei singoli operatori: Dal punto a) al punto d) ----> Vedere immagine a pag. 56 <---- e) la quantita' delle offerte di acquisto accettata nel mercato del giorno prima, ivi incluse le quantita' accettate in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori dei sistema delle offerte, nonche' le quantita' di cui alle successive lettere g) e h), per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona; f) la quantita' delle offerte di acquisto accettata nel mercato del giorno prima, escluse le quantita' accettate in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, nonche' le quantita' di cui alle successive lettere g) e h), per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona; g) la quantita' delle offerte di acquisto integrative del Gestore della rete accettata nel mercato del giorno prima, per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona; h) per ciascun operatore di mercato rilevante, la quantita' accettata delle offerte di acquisto nel mercato del giorno prima relative ad unita' di pompaggio, per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona; i) per l'insieme degli operatori di mercato non rilevanti, la quantita' accettata delle offerte di acquisto nel mercato del giorno prima relative ad unita' di pompaggio, per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona; j) per ciascun operatore di mercato rilevante, la quantita' accettata delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima, ivi incluse le quantita' accettate in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona; k) per ciascun operatore di mercato rilevante, i ricavi da vendita di energia elettrica e i costi da acquisto di energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento. 12.2 Il Gestore del mercato, anche tramite la predisposizione di un sistema ausiliario telematico di negoziazione, nel rispetto dei vincoli di sicurezza del sistema principale, rende accessibili all'Autorita' in via continuativa ed in sola lettura i dati relativi allo svolgimento delle negoziazioni e ai contratti conclusi nel mercato elettrico. 12.3 Il Gestore del mercato garantisce all'Autorita' l'accesso ai dati utilizzati per il calcolo degli indici di sua competenza di cui al presente provvedimento.