Art. 12.

        Obblighi informativi a carico del Gestore del mercato

  12.1 Il Gestore del mercato trasmette all'Autorita' i seguenti dati
ed   informazioni   per  il  monitoraggio  del  mercato  all'ingrosso
dell'energia elettrica, nonche' della condotta dei singoli operatori:

                      Dal punto a) al punto d)
              ---->  Vedere immagine a pag. 56   <----

    e) la  quantita'  delle offerte di acquisto accettata nel mercato
del giorno prima, ivi incluse le quantita' accettate in esecuzione di
contratti  di  compravendita  conclusi  al di fuori dei sistema delle
offerte, nonche' le quantita' di cui alle successive lettere g) e h),
per  ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi
alle zone geografiche incluse nella macrozona;
    f)  la  quantita' delle offerte di acquisto accettata nel mercato
del  giorno  prima,  escluse  le quantita' accettate in esecuzione di
contratti  di  compravendita  conclusi  al di fuori del sistema delle
offerte, nonche' le quantita' di cui alle successive lettere g) e h),
per  ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi
alle zone geografiche incluse nella macrozona;
    g) la quantita' delle offerte di acquisto integrative del Gestore
della  rete  accettata  nel  mercato  del  giorno prima, per ciascuna
macrozona,  con  separata  indicazione  dei valori relativi alle zone
geografiche incluse nella macrozona;
    h) per  ciascun  operatore  di  mercato  rilevante,  la quantita'
accettata  delle  offerte  di  acquisto  nel mercato del giorno prima
relative ad unita' di pompaggio, per ciascuna macrozona, con separata
indicazione  dei  valori relativi alle zone geografiche incluse nella
macrozona;
    i) per  l'insieme  degli  operatori  di mercato non rilevanti, la
quantita'  accettata delle offerte di acquisto nel mercato del giorno
prima  relative  ad  unita' di pompaggio, per ciascuna macrozona, con
separata  indicazione  dei  valori  relativi  alle  zone  geografiche
incluse nella macrozona;
    j) per  ciascun  operatore  di  mercato  rilevante,  la quantita'
accettata  delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima, ivi
incluse   le  quantita'  accettate  in  esecuzione  di  contratti  di
compravendita  conclusi  al  di  fuori del sistema delle offerte, per
ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle
zone geografiche incluse nella macrozona;
    k) per  ciascun  operatore  di  mercato  rilevante,  i  ricavi da
vendita  di  energia  elettrica  e  i  costi  da  acquisto di energia
elettrica   nel   mercato   del   giorno   prima  e  nel  mercato  di
aggiustamento.
  12.2 Il Gestore del mercato, anche tramite la predisposizione di un
sistema  ausiliario  telematico  di  negoziazione,  nel  rispetto dei
vincoli  di  sicurezza  del  sistema  principale,  rende  accessibili
all'Autorita'  in via continuativa ed in sola lettura i dati relativi
allo  svolgimento  delle  negoziazioni  e  ai  contratti conclusi nel
mercato elettrico.
  12.3  Il  Gestore del mercato garantisce all'Autorita' l'accesso ai
dati  utilizzati per il calcolo degli indici di sua competenza di cui
al presente provvedimento.