Art. 13. Obblighi informativi a carico del Gestore della rete 13.1 Il Gestore della rete trasmette all'Autorita' i seguenti dati ed informazioni per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, del mercato per il servizio di dispacciamento, nonche' della condotta dei singoli operatori: a) per ciascun operatore di mercato rilevante, i programmi di immissione presentati in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori dei sistema delle offerte: b) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, l'energia elettrica prodotta in ciascuna ora, con separata indicazione dell'energia elettrica prodotta da unita' di produzione CIP 6/92; da unita' di produzione 387/03; da unita' di produzione termoelettriche convenzionali e da unita' di produzione diverse da quelle precedentemente elencate; c) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il piano di manutenzione delle unita' di produzione di cui all'art. 27 della deliberazione n. 168/03; d) per ciascun utente del dispacciamento rilevante e per il complesso degli altri utenti di dispacciamento, l'elenco delle nuove installazioni e dismissioni di capacita' produttiva, con riferimento al medesimo orizzonte temporale del piano di manutenzione di cui alla precedente lettera c); e) per ciascun utente del dispacciamento rilevante e per il complesso degli altri utenti di dispacciamento, il piano degli eventuali interventi di potenziamento, riconversione, ambientalizzazione; f) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il corrispettivo sostitutivo per la risorsa non fornita, di cui all'art. 23 della deliberazione n. 168/03; g) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il corrispettivo di sbilanciamento, di cui all'art. 32 della deliberazione n. 168/03; h) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il corrispettivo di non arbitraggio, di cui all'art. 33 della deliberazione n. 168/03; i) per ciascun utente del dispacciamento rilevante il corrispettivo unitario di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di cui all'art. 34 della deliberazione n. 168/03; j) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il corrispettivo unitario per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto di cui all'art. 35 della deliberazione n. 168/03; k) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, i ricavi da corrispettivo per la remunerazione della capacita' produttiva; l) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, altri ricavi o costi connessi con il servizio di dispacciamento non compresi nelle precedenti lettere del presente comma; m) per ogni unita' di produzione iscritta nel Registro delle unita' di produzione: ragione sociale dell'impresa proprietaria, ragione sociale dell'utente del dispacciamento, nome e codice dell'unita' di produzione, comune e regione dove e' ubicato l'impianto, ammissione al Mercato del giorno prima, ammissione al Mercato per il servizio di dispacciamento, potenza nominale, validazione dell'unita' di produzione, livello di tensione, tipo e sotto-tipo di unita' di produzione, combustibile, codice e descrizione della zona, tipologia dell'unita' di produzione ai sensi dell'art. 10 della deliberazione n. 168/03, codice dell'assetto, validazione e descrizione dell'assetto, gradienti di potenza a salire e a scendere, potenza massima e minima efficiente lorda e netta, potenza termica per eventuali usi civili e/o industriali, tempo di risposta agli ordini, tempo di avviamento, tempo di arresto, tempo di cambio assetto in aumento e in diminuzione, semibanda di regolazione secondaria, abilitazione alla fornitura di servizi di riserva secondaria, di bilanciamento e risoluzione delle congestioni, di riserva terziaria a salire (5, 15 e 60 minuti) e di riserva terziaria a scendere (5. 15 minuti). 13.2 Il Gestore della rete trasmette all'Autorita' i seguenti dati ed informazioni in materia di oneri a carico degli utenti del dispacciamento; a) il saldo tra proventi ed oneri di cui all'art. 36, comma 36.1, lettera a), della deliberazione n. 168/03: b) il saldo tra proventi ed oneri di cui all'art. 36, comma 36.1, lettera b), della deliberazione n. 168/03; c) il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'art. 36, comma 36.2, della deliberazione n. 168/03; d) per ciascun utente del dispacciamento in prelievo, il rapporto tra la somma dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'art. 32 della deliberazione n. 168/03 a carico dell'utente e il programma finale cumulato relativo ai punti di dispacciamento nella sua disponibilita'; e) per ciascun utente del dispacciamento in prelievo, il rapporto tra il valore mensile sia degli sbilanciamenti positivi che degli sbilanciamenti negativi relativi all'insieme dei punti di dispacciamento nella sua disponibilita' e la somma dei relativi programmi finali cumulati. 13.3 Il Gestore della rete garantisce all'Autorita' l'accesso ai dati utilizzati per il calcolo degli indici di sua competenza di cui al presente provvedimento. 13.4 Ai fini di quanto previsto nel presente provvedimento, il Gestore della rete trasmette al Gestore del mercato le informazioni necessarie in suo possesso.