Art. 13.

        Obblighi informativi a carico del Gestore della rete

  13.1  Il Gestore della rete trasmette all'Autorita' i seguenti dati
ed   informazioni   per  il  monitoraggio  del  mercato  all'ingrosso
dell'energia    elettrica,   del   mercato   per   il   servizio   di
dispacciamento, nonche' della condotta dei singoli operatori:
    a) per  ciascun  operatore  di  mercato rilevante, i programmi di
immissione  presentati  in  esecuzione  di contratti di compravendita
conclusi al di fuori dei sistema delle offerte:
    b) per  ciascun  utente  del  dispacciamento rilevante, l'energia
elettrica   prodotta   in  ciascuna  ora,  con  separata  indicazione
dell'energia  elettrica prodotta da unita' di produzione CIP 6/92; da
unita'  di produzione 387/03; da unita' di produzione termoelettriche
convenzionali   e   da   unita'   di  produzione  diverse  da  quelle
precedentemente elencate;
    c) per  ciascun  utente del dispacciamento rilevante, il piano di
manutenzione  delle  unita'  di  produzione  di cui all'art. 27 della
deliberazione n. 168/03;
    d) per  ciascun  utente  del  dispacciamento  rilevante  e per il
complesso  degli altri utenti di dispacciamento, l'elenco delle nuove
installazioni  e dismissioni di capacita' produttiva, con riferimento
al medesimo orizzonte temporale del piano di manutenzione di cui alla
precedente lettera c);
    e) per  ciascun  utente  del  dispacciamento  rilevante  e per il
complesso  degli  altri  utenti  di  dispacciamento,  il  piano degli
eventuali     interventi     di     potenziamento,     riconversione,
ambientalizzazione;
    f)   per   ciascun   utente   del  dispacciamento  rilevante,  il
corrispettivo sostitutivo per la risorsa non fornita, di cui all'art.
23 della deliberazione n. 168/03;
    g) per   ciascun   utente   del   dispacciamento   rilevante,  il
corrispettivo   di   sbilanciamento,   di   cui   all'art.  32  della
deliberazione n. 168/03;
    h) per   ciascun   utente   del   dispacciamento   rilevante,  il
corrispettivo   di   non   arbitraggio,  di  cui  all'art.  33  della
deliberazione n. 168/03;
    i) per   ciascun   utente   del   dispacciamento   rilevante   il
corrispettivo   unitario   di   mancato   rispetto  degli  ordini  di
dispacciamento di cui all'art. 34 della deliberazione n. 168/03;
    j) per   ciascun   utente   del   dispacciamento   rilevante,  il
corrispettivo  unitario  per  l'assegnazione  dei diritti di utilizzo
della  capacita'  di trasporto di cui all'art. 35 della deliberazione
n. 168/03;
    k) per  ciascun  utente del dispacciamento rilevante, i ricavi da
corrispettivo per la remunerazione della capacita' produttiva;
    l)  per ciascun utente del dispacciamento rilevante, altri ricavi
o costi connessi con il servizio di dispacciamento non compresi nelle
precedenti lettere del presente comma;
    m) per  ogni  unita'  di  produzione  iscritta nel Registro delle
unita'  di  produzione:  ragione  sociale  dell'impresa proprietaria,
ragione   sociale  dell'utente  del  dispacciamento,  nome  e  codice
dell'unita'   di   produzione,  comune  e  regione  dove  e'  ubicato
l'impianto,  ammissione  al  Mercato  del giorno prima, ammissione al
Mercato   per   il  servizio  di  dispacciamento,  potenza  nominale,
validazione  dell'unita'  di  produzione, livello di tensione, tipo e
sotto-tipo   di   unita'   di   produzione,  combustibile,  codice  e
descrizione  della zona, tipologia dell'unita' di produzione ai sensi
dell'art.  10  della  deliberazione  n.  168/03, codice dell'assetto,
validazione e descrizione dell'assetto, gradienti di potenza a salire
e  a  scendere,  potenza  massima  e minima efficiente lorda e netta,
potenza  termica  per  eventuali usi civili e/o industriali, tempo di
risposta agli ordini, tempo di avviamento, tempo di arresto, tempo di
cambio  assetto in aumento e in diminuzione, semibanda di regolazione
secondaria,   abilitazione  alla  fornitura  di  servizi  di  riserva
secondaria,  di  bilanciamento  e  risoluzione  delle congestioni, di
riserva terziaria a salire (5, 15 e 60 minuti) e di riserva terziaria
a scendere (5. 15 minuti).
  13.2  Il Gestore della rete trasmette all'Autorita' i seguenti dati
ed  informazioni  in  materia  di  oneri  a  carico  degli utenti del
dispacciamento;
    a) il saldo tra proventi ed oneri di cui all'art. 36, comma 36.1,
lettera a), della deliberazione n. 168/03:
    b) il saldo tra proventi ed oneri di cui all'art. 36, comma 36.1,
lettera b), della deliberazione n. 168/03;
    c) il   corrispettivo  unitario  per  l'approvvigionamento  delle
risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'art.
36, comma 36.2, della deliberazione n. 168/03;
    d) per ciascun utente del dispacciamento in prelievo, il rapporto
tra  la  somma dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'art. 32
della  deliberazione  n.  168/03  a carico dell'utente e il programma
finale  cumulato  relativo  ai  punti  di  dispacciamento  nella  sua
disponibilita';
    e) per ciascun utente del dispacciamento in prelievo, il rapporto
tra  il  valore  mensile  sia degli sbilanciamenti positivi che degli
sbilanciamenti   negativi   relativi   all'insieme   dei   punti   di
dispacciamento  nella  sua  disponibilita'  e  la  somma dei relativi
programmi finali cumulati.
  13.3  Il  Gestore  della rete garantisce all'Autorita' l'accesso ai
dati  utilizzati per il calcolo degli indici di sua competenza di cui
al presente provvedimento.
  13.4  Ai  fini  di  quanto  previsto nel presente provvedimento, il
Gestore  della  rete trasmette al Gestore del mercato le informazioni
necessarie in suo possesso.