Art. 14.

                  Disposizioni transitorie e finali

  14.1   Entro   venti   giorni   dalla  pubblicazione  del  presente
provvedimento,  il  Gestore  del mercato invia alla Direzione energia
elettrica   dell'Autorita'   una   proposta   avente  ad  oggetto  la
definizione degli indici di cui all'art. 5 corredata da una relazione
tecnica   sulle  metodologie  utilizzate  al  fine  del  calcolo  dei
medesimi.  La  medesima Direzione, entro venti giorni dal ricevimento
della  proposta,  ne  verifica  la  conformita'  ai  criteri  e  alle
disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento,  potendo chiedere
modifiche  ed  integrazioni.  Decorso  inutilmente  tale  termine, la
proposta si intende positivamente verificata.
  14.2   Entro   venti   giorni   dalla  pubblicazione  del  presente
provvedimento,  il  Gestore  della  rete invia alla Direzione energia
elettrica   dell'Autorita'   una   proposta   avente  ad  oggetto  la
definizione  deali  indici di cui all'art. 10 e all'art. 11 corredata
da  una  relazione  tecnica  sulle metodologie utilizzate al fine del
calcolo  dei  medesimi. La medesima Direzione, entro venti giorni dal
ricevimento  della  proposta, ne verifica la conformita' ai criteri e
alle  disposizioni di cui al presente provvedimento, potendo chiedere
modifiche  ed  integrazioni.  Decorso  inutilmente  tale  termine, la
proposta si intende positivamente verificata.
  14.3  Nelle  proposte  presentate al sensi dei commi 14.1 e 14.2 il
Gestore  del  mercato  e  il Gestore della rete possono proporre, per
motivati   vincoli   operativi,  deroghe  alle  tempistiche  previste
all'art.  4  per  il  calcolo  e  la trasmissione degli indici di cui
all'art. 5 e all'art. 11.
  14.4  I  documenti risultanti dalle proposte di cui ai commi 14.1 e
14.2,  positivamente  verificati  dalla  Direzione  energia elettrica
dell'Autorita',  vengono  pubblicati nel sito Internet dell'Autorita'
e,  per  le  parti  di  rispettiva  competenza, nei siti Internet del
Gestore della rete e del Gestore del mercato.
  14.5   Entro   venti   giorni   dalla  pubblicazione  del  presente
provvedimento,  il  Gestore del mercato invia all'Autorita' i dati di
cui  all'art.  12,  comma  12.1, lettere da a) a d), relativi al mese
di gennaio e febbraio 2005.
  14.6   Entro   venti   giorni   dalla  pubblicazione  del  presente
provvedimento,  il  Gestore  della rete invia all'Autorita' i dati di
cui  all'art. 13, comma 13.1, lettera a), relativi ai mesi di gennaio
e febbraio 2005.
  14.7  I  calcoli  e le elaborazioni degli indici di cui al presente
provvedimento   si   applicano   ai  dati  del  mercato  all'ingrosso
dell'energia  elettrica  e  ai  dati  del  mercato per il servizio di
dispacciamento a far data dal 1° gennaio 2005.
  14.8   Con   successivo   provvedimento  l'Autorita'  definira'  le
modalita'  ovvero  i criteri per la copertura dei costi sostenuti dal
Gestore  del  mercato  e  dal Gestore della rete nell'esercizio delle
attivita'   funzionali   al   monitoraggio   regolate   dal  presente
provvedimento.
  2.  di  conferire  mandato  al  direttore  della  Direzione energia
elettrica  dell'Autorita'  di  formulare  proposte  integrative  alle
disposizioni  del  presente  provvedimento  in  materia  di attivita'
funzionali  al monitoraggio, anche tenendo conto di elementi raccolti
attraverso   audizioni  informali  degli  operatori  e  dei  soggetti
interessati  indette  dal  medesimo  direttore, al fine di consentire
all'Autorita'  di  adeguare  il  proprio  monitoraggio all'evoluzione
continua del mercato elettrico;
  3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore il giorno della
sua pubblicazione;-
    Milano, 24 marzo 2005
                                                 Il presidente: Ortis