Art. 14. Disposizioni transitorie e finali 14.1 Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore del mercato invia alla Direzione energia elettrica dell'Autorita' una proposta avente ad oggetto la definizione degli indici di cui all'art. 5 corredata da una relazione tecnica sulle metodologie utilizzate al fine del calcolo dei medesimi. La medesima Direzione, entro venti giorni dal ricevimento della proposta, ne verifica la conformita' ai criteri e alle disposizioni di cui al presente provvedimento, potendo chiedere modifiche ed integrazioni. Decorso inutilmente tale termine, la proposta si intende positivamente verificata. 14.2 Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore della rete invia alla Direzione energia elettrica dell'Autorita' una proposta avente ad oggetto la definizione deali indici di cui all'art. 10 e all'art. 11 corredata da una relazione tecnica sulle metodologie utilizzate al fine del calcolo dei medesimi. La medesima Direzione, entro venti giorni dal ricevimento della proposta, ne verifica la conformita' ai criteri e alle disposizioni di cui al presente provvedimento, potendo chiedere modifiche ed integrazioni. Decorso inutilmente tale termine, la proposta si intende positivamente verificata. 14.3 Nelle proposte presentate al sensi dei commi 14.1 e 14.2 il Gestore del mercato e il Gestore della rete possono proporre, per motivati vincoli operativi, deroghe alle tempistiche previste all'art. 4 per il calcolo e la trasmissione degli indici di cui all'art. 5 e all'art. 11. 14.4 I documenti risultanti dalle proposte di cui ai commi 14.1 e 14.2, positivamente verificati dalla Direzione energia elettrica dell'Autorita', vengono pubblicati nel sito Internet dell'Autorita' e, per le parti di rispettiva competenza, nei siti Internet del Gestore della rete e del Gestore del mercato. 14.5 Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore del mercato invia all'Autorita' i dati di cui all'art. 12, comma 12.1, lettere da a) a d), relativi al mese di gennaio e febbraio 2005. 14.6 Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore della rete invia all'Autorita' i dati di cui all'art. 13, comma 13.1, lettera a), relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2005. 14.7 I calcoli e le elaborazioni degli indici di cui al presente provvedimento si applicano ai dati del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e ai dati del mercato per il servizio di dispacciamento a far data dal 1° gennaio 2005. 14.8 Con successivo provvedimento l'Autorita' definira' le modalita' ovvero i criteri per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore del mercato e dal Gestore della rete nell'esercizio delle attivita' funzionali al monitoraggio regolate dal presente provvedimento. 2. di conferire mandato al direttore della Direzione energia elettrica dell'Autorita' di formulare proposte integrative alle disposizioni del presente provvedimento in materia di attivita' funzionali al monitoraggio, anche tenendo conto di elementi raccolti attraverso audizioni informali degli operatori e dei soggetti interessati indette dal medesimo direttore, al fine di consentire all'Autorita' di adeguare il proprio monitoraggio all'evoluzione continua del mercato elettrico; 3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore il giorno della sua pubblicazione;- Milano, 24 marzo 2005 Il presidente: Ortis