Art. 3. Macrozone 3.1 Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'art. 5, per macrozona si intende uno dei seguenti insiemi: a) macrozona A e' l'aggregato della zona nord e dei poli di produzione limitata di Turbigo-Roncovalgrande e di Monfalcone, come definite nella deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 47/04; b) macrozona B e' l'aggregato delle zone Sicilia e Calabria e del polo di produzione limitata di Priolo, come definite nella deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 47/04; c) macrozona C e' la zona Sardegna come definita nella deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 47/04; d) macrozona D e' l'insieme di tutte le altre zone e dei poli di produzione limitata non gia' incluse nelle macrozone A, B e C e diverse dalle zone estere come definite nella deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 47/04.