Art. 3.

                              Macrozone

  3.1  Ai  fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'art. 5,
per macrozona si intende uno dei seguenti insiemi:
    a) macrozona  A  e'  l'aggregato  della  zona  nord e dei poli di
produzione  limitata  di Turbigo-Roncovalgrande e di Monfalcone, come
definite nella deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 47/04;
    b) macrozona B e' l'aggregato delle zone Sicilia e Calabria e del
polo   di   produzione   limitata  di  Priolo,  come  definite  nella
deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 47/04;
    c) macrozona   C   e'   la  zona  Sardegna  come  definita  nella
deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 47/04;
    d) macrozona  D e' l'insieme di tutte le altre zone e dei poli di
produzione  limitata  non  gia'  incluse  nelle  macrozone A, B e C e
diverse   dalle   zone   estere  come  definite  nella  deliberazione
dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 47/04.