Art. 5.

Criteri   per   la   definizione  degli  indici  di  mercato  per  il
monitoraggio   del   mercato   all'ingrosso   dell'energia  elettrica
                  computati dal Gestore del mercato

  5.1  Il  Gestore del mercato definisce e aggiorna indici di mercato
relativi  al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, attenendosi
ai criteri di cui ai commi seguenti.
  5.2   Gli   indici  di  cui  al  comma  5.1  devono  consentire  il
monitoraggio  della  struttura e degli esiti del mercato all'ingrosso
dell'energia  elettrica, nonche' della condotta dei singoli operatori
attivi in detto mercato.
  5.3  Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della struttura
del   mercato  all'ingrosso  dell'energia  elettrica  devono  fornire
informazioni relative a:
    a) il  grado  di concentrazione dell'offerta di energia elettrica
nel  mercato  del  giorno  prima  e  nei  mercato  di  aggiustamento.
calcolato   sia  con  riferimento  alle  offerte  accettate  che  con
riferimento alle offerte presentate;
    b)   la  liquidita'  della  piattaforma  per  la  variazione  dei
programmi   preliminari  di  prelievo  di  cui  all'art.  52.2  della
deliberazione   n.  168/03,  intesa  come  rapporto  tra  gli  scambi
bilaterali  di  enercia  elettrica  realizzati attraverso la medesima
piattaforma e le offerte di acquisto accettate nel mercato del giorno
prima;
    c) la  liquidita'  degli  sbilanciamenti a programma, intesa come
rapporto  tra  le  quantita'  considerate come vendite ai Gestore del
mercato  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  17.5.1,  lettera b), della
deliberazione  n.  168/03  e  le  offerte  di  acquisto accettate nel
mercato del giorno prima;
    d) il  numero di operatori di mercato in acquisto ed il numero di
operatori di mercato in vendita;
    e) la  quota  di domanda che ha formulato offerte di acquisto con
indicazione di prezzo nel mercato del giorno prima.
  5.4  Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio degli esiti dei
mercati  dell'energia elettrica, tra i quali sono ricompresi l'indice
I^g z  e  l'indice  Pscorrevole^g z di cui all'art. 6, devono fornire
informazioni relative a:
    a) la  media,  ponderata  per le quantita', dei prezzi di vendita
dell'energia  elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di
aggiustamento;
    b) la  media  aritmetica  e  la volatilita' dei prezzi di vendita
dell'energia  elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di
aggiustamento;
    c) la  media,  ponderata per le quantita', dei prezzi di acquisto
dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima;
    d) la  media  aritmetica  e la volatilita' dei prezzi di acquisto
dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima;
    e) la  media,  ponderata  per le quantita' vendute nel mercato di
aggiustamento,  della differenza tra i prezzi di vendita dell'energia
elettrica   nel   mercato   del   giorno   prima  e  nel  mercato  di
aggiustamento;
    f) la  media  aritmetica  e la volatilita' della differenza tra i
prezzi di vendita dell'energia elettrica nei mercato del giorno prima
e nel mercato di aggiustamento;
    g) le correlazioni fra i prezzi di vendita dell'energia elettrica
nel  mercato  del  giorno  prima  e  i prezzi di vendita dell'energia
elettrica nel mercato di aggiustamento;
    h) la  media,  ponderata per le quantita' vendute nel mercato del
giorno  prima,  ivi incluse le offerte assimilate di cui all'art. 19,
comma  19.5, della deliberazione n. 168/03, dei corrispettivi unitari
per  l'assegnazione  della  capacita'  di  trasporto  nel mercato del
giorno prima;
    i) la  media,  ponderata  per le quantita' vendute nel mercato di
aggiustamento,  dei  corrispettivi  unitari  per l'assegnazione della
capacita' di trasporto nel mercato di aggiustamento;
    j) la media aritmetica e la volatilita' dei corrispettivi unitari
per  l'assegnazione  della  capacita'  di  trasporto  nel mercato del
giorno prima e nel mercato di aggiustamento.
  5.5 Gli indici utilizzati ai fini del montoragio della condotta dei
singoli  operatori  di  mercato  nei mercati dell'energia tra i quali
sono   ricompresi   l'indice  IC^h «m,z»,  l'indice  Q\min  ^h «m,z»,
l'indice  H «m, z»\over  H «mese»,  l'indice  P medio «m,z», l'indice
IM^g «m,z»,  di  cui  agli  articoli da  7  a  9, devono, per ciascun
operatore  di mercato rilevante, fornire almeno informazioni relative
a:
    a) le  quote  di  mercato,  calcolate  sia  con  riferimento alle
offerte accettate che con riferimento alle offerte presentate, per il
mercato del giorno prima e il mercato di aggiustamento;
    b) la  percentuale  di  ore  relative a ciascun raggruppamento di
ore,  identificato  ai  sensi  dell'articolo  4  comma  4.5,  in  cui
l'operatore  di  mercato  ha  presentato offerte di vendita che hanno
determinato il prezzo di equilibrio;
    c) la  condotta  dell'operatore  di  mercato con riferimento alle
offerte  di  vendita comprese in un intorno predefinito del prezzo di
equilibrio;
    d) per ciascun operatore di mercato rilevante, il rapporto tra le
quantita' offerte in vendita dal medesimo operatore che, a parita' di
altre condizioni, sarebbero state accettate qualora avesse presentato
per  ciascuna  unita'  di  produzione  un  prezzo  pari  ad  un costo
variabile standard di riferimento, definito dal Gestore della rete ai
sensi   dell'articolo  11,  comma  11.3,  lettera  c)  e  le  offerte
effettivamente accettate;
    e) l'impatto,  a  parita'  di  altre  condizioni,  delle  offerte
integrative  del Gestore della rete sui prezzi del mercato del giorno
prima;
    f) per   ciascuna   unita'   di   produzione  rilevante  di  tipo
termoelettrico   offerta  in  vendita  da  un  operatore  di  mercato
rilevante,  il valore orario, la media aritmetica, la media ponderata
per  le  quantita'  vendute  e  il  coefficiente  di variazione dello
scostamento  percentuale  tra  il  prezzo  di  vendita registrato nel
mercato del giorno prima nella zona in cui e' localizzata l'unita' di
produzione  e  il costo variabile di cui art. 11, comma 11.3, lettera
c).