Art. 5. Criteri per la definizione degli indici di mercato per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica computati dal Gestore del mercato 5.1 Il Gestore del mercato definisce e aggiorna indici di mercato relativi al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, attenendosi ai criteri di cui ai commi seguenti. 5.2 Gli indici di cui al comma 5.1 devono consentire il monitoraggio della struttura e degli esiti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, nonche' della condotta dei singoli operatori attivi in detto mercato. 5.3 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della struttura del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica devono fornire informazioni relative a: a) il grado di concentrazione dell'offerta di energia elettrica nel mercato del giorno prima e nei mercato di aggiustamento. calcolato sia con riferimento alle offerte accettate che con riferimento alle offerte presentate; b) la liquidita' della piattaforma per la variazione dei programmi preliminari di prelievo di cui all'art. 52.2 della deliberazione n. 168/03, intesa come rapporto tra gli scambi bilaterali di enercia elettrica realizzati attraverso la medesima piattaforma e le offerte di acquisto accettate nel mercato del giorno prima; c) la liquidita' degli sbilanciamenti a programma, intesa come rapporto tra le quantita' considerate come vendite ai Gestore del mercato ai sensi dell'art. 17, comma 17.5.1, lettera b), della deliberazione n. 168/03 e le offerte di acquisto accettate nel mercato del giorno prima; d) il numero di operatori di mercato in acquisto ed il numero di operatori di mercato in vendita; e) la quota di domanda che ha formulato offerte di acquisto con indicazione di prezzo nel mercato del giorno prima. 5.4 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio degli esiti dei mercati dell'energia elettrica, tra i quali sono ricompresi l'indice I^g z e l'indice Pscorrevole^g z di cui all'art. 6, devono fornire informazioni relative a: a) la media, ponderata per le quantita', dei prezzi di vendita dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento; b) la media aritmetica e la volatilita' dei prezzi di vendita dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento; c) la media, ponderata per le quantita', dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima; d) la media aritmetica e la volatilita' dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima; e) la media, ponderata per le quantita' vendute nel mercato di aggiustamento, della differenza tra i prezzi di vendita dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento; f) la media aritmetica e la volatilita' della differenza tra i prezzi di vendita dell'energia elettrica nei mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento; g) le correlazioni fra i prezzi di vendita dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e i prezzi di vendita dell'energia elettrica nel mercato di aggiustamento; h) la media, ponderata per le quantita' vendute nel mercato del giorno prima, ivi incluse le offerte assimilate di cui all'art. 19, comma 19.5, della deliberazione n. 168/03, dei corrispettivi unitari per l'assegnazione della capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima; i) la media, ponderata per le quantita' vendute nel mercato di aggiustamento, dei corrispettivi unitari per l'assegnazione della capacita' di trasporto nel mercato di aggiustamento; j) la media aritmetica e la volatilita' dei corrispettivi unitari per l'assegnazione della capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento. 5.5 Gli indici utilizzati ai fini del montoragio della condotta dei singoli operatori di mercato nei mercati dell'energia tra i quali sono ricompresi l'indice IC^h «m,z», l'indice Q\min ^h «m,z», l'indice H «m, z»\over H «mese», l'indice P medio «m,z», l'indice IM^g «m,z», di cui agli articoli da 7 a 9, devono, per ciascun operatore di mercato rilevante, fornire almeno informazioni relative a: a) le quote di mercato, calcolate sia con riferimento alle offerte accettate che con riferimento alle offerte presentate, per il mercato del giorno prima e il mercato di aggiustamento; b) la percentuale di ore relative a ciascun raggruppamento di ore, identificato ai sensi dell'articolo 4 comma 4.5, in cui l'operatore di mercato ha presentato offerte di vendita che hanno determinato il prezzo di equilibrio; c) la condotta dell'operatore di mercato con riferimento alle offerte di vendita comprese in un intorno predefinito del prezzo di equilibrio; d) per ciascun operatore di mercato rilevante, il rapporto tra le quantita' offerte in vendita dal medesimo operatore che, a parita' di altre condizioni, sarebbero state accettate qualora avesse presentato per ciascuna unita' di produzione un prezzo pari ad un costo variabile standard di riferimento, definito dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 11, comma 11.3, lettera c) e le offerte effettivamente accettate; e) l'impatto, a parita' di altre condizioni, delle offerte integrative del Gestore della rete sui prezzi del mercato del giorno prima; f) per ciascuna unita' di produzione rilevante di tipo termoelettrico offerta in vendita da un operatore di mercato rilevante, il valore orario, la media aritmetica, la media ponderata per le quantita' vendute e il coefficiente di variazione dello scostamento percentuale tra il prezzo di vendita registrato nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' localizzata l'unita' di produzione e il costo variabile di cui art. 11, comma 11.3, lettera c).