Art. 10. Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti in materia ed alle procedure di attuazione definite dall'Organismo di coordinamento. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 marzo 2005 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 367