Art. 10.
                         Disposizioni finali

  1.  Per  quanto non espressamente contemplato dal presente decreto,
si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti in materia ed alle
procedure di attuazione definite dall'Organismo di coordinamento.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 15 marzo 2005
                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005

Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 367