Art. 2.
    Registrazione degli stabilimenti di sementi e dei costitutori

  1.  Ai  fini  della registrazione, gli stabilimenti di sementi ed i
costitutori devono presentare presso l'Organismo pagatore competente,
individuato  in  base alla sede legale, se l'impresa e' costituita da
persona  giuridica,  o  residenza,  se  la  medesima e' costituita da
persona fisica, una copia autenticata della licenza sementiera.
  2.  L'Organismo  pagatore,  sulla base dell'esito dell'istruttoria,
provvede,  ai  fini  del  riconoscimento,  alla  registrazione  degli
stabilimenti di sementi e dei costitutori.