Art. 2. Registrazione degli stabilimenti di sementi e dei costitutori 1. Ai fini della registrazione, gli stabilimenti di sementi ed i costitutori devono presentare presso l'Organismo pagatore competente, individuato in base alla sede legale, se l'impresa e' costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima e' costituita da persona fisica, una copia autenticata della licenza sementiera. 2. L'Organismo pagatore, sulla base dell'esito dell'istruttoria, provvede, ai fini del riconoscimento, alla registrazione degli stabilimenti di sementi e dei costitutori.