Art. 3.
              Modalita' di presentazione della domanda

  1.  Il  moltiplicatore,  che  intende  richiedere  l'aiuto  per  le
sementi,  e' tenuto a presentare la domanda unica nel corso dell'anno
all'Organismo  pagatore  competente,  secondo  le  modalita' definite
dall'Organismo di coordinamento.
  2.  Ai  sensi dell'art. 13, paragrafo 8, lettera c) del regolamento
(CE)   n.   796/2004,   l'indicazione   della  quantita'  di  sementi
certificate  prodotte, espressa in chilogrammi, deve essere trasmessa
entro  il  15 giugno  dell'anno  successivo  al  raccolto, secondo le
modalita' definite da Organismo di coordinamento.
  3.  L'attestazione dell'avvenuto controllo in campo delle colture e
la  certificazione  ufficiale  dei  quantitativi di sementi prodotte,
rilasciate  dall'ENSE  in  carta semplice, deve contenere le seguenti
indicazioni:
      a) nominativo   e   codice   fiscale   della  ditta  sementiera
contraente;
      b) nome,  cognome, indirizzo, codice univoco di identificazione
delle aziende agricole (c.u.a.a.) dell'agricoltore moltiplicatore;
    c) numero di registrazione del contratto di moltiplicazione;
    d) specie, varieta', categoria, numero e peso effettivo del lotto
certificato,  numero  delle  confezioni,  nominativo e codice fiscale
della  ditta sementiera selezionatrice che ha lavorato e confezionato
le sementi.
  4.  Per  le  sementi raccolte in Italia e spedite in un altro Stato
dell'Unione  europea, la dichiarazione, in carta semplice, attestante
l'avvenuto  controllo  in campo, rilasciata dopo l'acquisizione della
prova  che  le sementi medesime sono state ufficialmente certificate,
devono  essere  trasmesse  all'Organismo  pagatore entro il 15 giugno
dell'anno   successivo   al   raccolto.  Tali  dichiarazioni  saranno
rilasciate   unicamente  per  le  sementi  prodotte  nell'ambito  dei
contratti   di   moltiplicazione   e   delle   denunce   di   diretta
moltiplicazione,   preventivamente   registrati   presso  l'Organismo
pagatore  competente.  Inoltre,  deve  essere  indicata la superficie
verificata  ed  approvata  a  seguito  di sopralluoghi effettuati sui
singoli appezzamenti.
  5.  Ai  sensi dell'art. 13, paragrafo 8, lettera d) del regolamento
(CE)  n.  796/2004, copia dei documenti giustificativi attestanti che
le  sementi  dichiarate sono state ufficialmente certificate, possono
essere trasmesse entro il 15 giugno dell'anno successivo al raccolto,
secondo le modalita' definite dall'Organismo di coordinamento.