Art. 3. Modalita' di presentazione della domanda 1. Il moltiplicatore, che intende richiedere l'aiuto per le sementi, e' tenuto a presentare la domanda unica nel corso dell'anno all'Organismo pagatore competente, secondo le modalita' definite dall'Organismo di coordinamento. 2. Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 8, lettera c) del regolamento (CE) n. 796/2004, l'indicazione della quantita' di sementi certificate prodotte, espressa in chilogrammi, deve essere trasmessa entro il 15 giugno dell'anno successivo al raccolto, secondo le modalita' definite da Organismo di coordinamento. 3. L'attestazione dell'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, rilasciate dall'ENSE in carta semplice, deve contenere le seguenti indicazioni: a) nominativo e codice fiscale della ditta sementiera contraente; b) nome, cognome, indirizzo, codice univoco di identificazione delle aziende agricole (c.u.a.a.) dell'agricoltore moltiplicatore; c) numero di registrazione del contratto di moltiplicazione; d) specie, varieta', categoria, numero e peso effettivo del lotto certificato, numero delle confezioni, nominativo e codice fiscale della ditta sementiera selezionatrice che ha lavorato e confezionato le sementi. 4. Per le sementi raccolte in Italia e spedite in un altro Stato dell'Unione europea, la dichiarazione, in carta semplice, attestante l'avvenuto controllo in campo, rilasciata dopo l'acquisizione della prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate, devono essere trasmesse all'Organismo pagatore entro il 15 giugno dell'anno successivo al raccolto. Tali dichiarazioni saranno rilasciate unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione, preventivamente registrati presso l'Organismo pagatore competente. Inoltre, deve essere indicata la superficie verificata ed approvata a seguito di sopralluoghi effettuati sui singoli appezzamenti. 5. Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 8, lettera d) del regolamento (CE) n. 796/2004, copia dei documenti giustificativi attestanti che le sementi dichiarate sono state ufficialmente certificate, possono essere trasmesse entro il 15 giugno dell'anno successivo al raccolto, secondo le modalita' definite dall'Organismo di coordinamento.