Art. 6. Commercializzazione delle sementi 1. Ai sensi dell'art. 49 del regolamento (CE) n. 1973/2004, l'aiuto e' concesso a condizione che le sementi siano state effettivamente commercializzate per la semina. Per le sementi di riso deve essere, inoltre, allegata una dichiarazione, rilasciata dal produttore selezionatore che ha ottenuto la certificazione del quantitativo di semente di riso, per la quale viene richiesto l'aiuto, che il quantitativo stesso e' stato effettivamente destinato alla semina. La dichiarazione va riferita alla situazione complessiva del produttore selezionatore dichiarante, relativamente alle sementi di riso prodotte e commercializzate nella campagna per la quale viene erogato l'aiuto. L'effettiva destinazione delle sementi sara' comprovata avvalendosi dei certificati per il trasferimento del risone, rilasciata dall'Ente nazionale Risi, ai sensi della legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e successive modifiche. La condizione verra' considerata soddisfatta se risultera' documentata la commercializzazione, come sementi da semina, da parte di ciascun produttore selezionatore che ha ottenuto la certificazione delle sementi stesse, di almeno il 95% del quantitativo di sementi per le quali viene richiesto l'aiuto.