Art. 6.
                  Commercializzazione delle sementi

  1. Ai sensi dell'art. 49 del regolamento (CE) n. 1973/2004, l'aiuto
e'  concesso  a  condizione che le sementi siano state effettivamente
commercializzate  per  la semina. Per le sementi di riso deve essere,
inoltre,   allegata  una  dichiarazione,  rilasciata  dal  produttore
selezionatore  che  ha ottenuto la certificazione del quantitativo di
semente  di  riso,  per  la  quale  viene  richiesto  l'aiuto, che il
quantitativo stesso e' stato effettivamente destinato alla semina. La
dichiarazione  va riferita alla situazione complessiva del produttore
selezionatore   dichiarante,   relativamente  alle  sementi  di  riso
prodotte e commercializzate nella campagna per la quale viene erogato
l'aiuto.  L'effettiva  destinazione  delle  sementi  sara' comprovata
avvalendosi   dei   certificati  per  il  trasferimento  del  risone,
rilasciata dall'Ente nazionale Risi, ai sensi della legge 21 dicembre
1931,   n.   1785   e  successive  modifiche.  La  condizione  verra'
considerata     soddisfatta     se    risultera'    documentata    la
commercializzazione,  come  sementi  da  semina,  da parte di ciascun
produttore  selezionatore  che  ha  ottenuto  la certificazione delle
sementi  stesse,  di almeno il 95% del quantitativo di sementi per le
quali viene richiesto l'aiuto.