Art. 8.
                       Modalita' di pagamento

  1.  Ai  sensi  dell'art.  28,  paragrafo  2 del regolamento (CE) n.
1782/2003,  i  pagamenti  vengono  effettuati dall'Organismo pagatore
competente,  una  volta  l'anno,  tra  il 1° dicembre ed il 30 giugno
dell'anno successivo.