Art. 2. 1. Le autorizzazioni individuali per la campagna di pesca 2005 sono indicate negli allegati A e B del presente decreto in relazione a ciascuna unita' assegnataria, identificata con il numero UE, e sono state calcolate sulla base delle autorizzazioni 2004 secondo quanto previsto in base al decreto ministeriale 24 aprile 2004, recante ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e autorizzazioni individuali per la campagna di pesca 2004 e dei criteri da esso richiamati all'art. 2. 2. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cattura per una campagna di pesca, fatta salva la sussistenza di cause impeditive di forza maggiore, comporta la cancellazione dall'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso. 3. La percentuale di quote autorizzate derivante dalla cancellazione dall'elenco delle imbarcazioni di cui al punto 3 sara' ripartita fra i Soggetti di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2000 (recante «Criteri per la gestione delle quote di tonno rosso») che operano con il sistema «circuizione» al fine di incentivare l'economicita' e la selettivita' che offre questo sistema.