Art. 2.
  1. Le autorizzazioni individuali per la campagna di pesca 2005 sono
indicate  negli  allegati  A  e B del presente decreto in relazione a
ciascuna  unita'  assegnataria, identificata con il numero UE, e sono
state  calcolate  sulla base delle autorizzazioni 2004 secondo quanto
previsto  in  base  al  decreto  ministeriale 24 aprile 2004, recante
ripartizione  della  quota  nazionale  di cattura del tonno rosso tra
sistemi  di  pesca  e  autorizzazioni  individuali per la campagna di
pesca 2004 e dei criteri da esso richiamati all'art. 2.
  2.  La mancata presentazione delle dichiarazioni di cattura per una
campagna  di pesca, fatta salva la sussistenza di cause impeditive di
forza   maggiore,   comporta   la   cancellazione  dall'elenco  delle
imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso.
  3.   La   percentuale   di   quote   autorizzate   derivante  dalla
cancellazione  dall'elenco delle imbarcazioni di cui al punto 3 sara'
ripartita  fra  i  Soggetti di cui al decreto ministeriale 7 febbraio
2000  (recante  «Criteri per la gestione delle quote di tonno rosso»)
che  operano  con  il  sistema  «circuizione»  al fine di incentivare
l'economicita' e la selettivita' che offre questo sistema.