Art. 2.
  Alle  imprese  elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine
di  punteggio,  ottantuno  autorizzazioni, sempre tenendo conto della
presenza  nel parco disponibile di veicoli della categoria «euro 2» o
«euro   3»   a   seconda   dell'autorizzazione   da   attribuire.  Le
autorizzazioni sono cosi' ripartite:
    cinque  valide  anche in Austria e in Grecia, utilizzabili almeno
con veicolo «euro tre»;
    cinque  valide  anche in Austria, utilizzabili almeno con veicolo
«euro tre»;
    una   «breve   durata»   (1x12)   valida  anche  per  la  Grecia,
utilizzabile almeno con veicolo «euro due»;
    cinquantotto utilizzabili almeno con veicoli «euro due»;
    dodici utilizzabili almeno con veicoli «euro tre».