Art. 2. Alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, ottantuno autorizzazioni, sempre tenendo conto della presenza nel parco disponibile di veicoli della categoria «euro 2» o «euro 3» a seconda dell'autorizzazione da attribuire. Le autorizzazioni sono cosi' ripartite: cinque valide anche in Austria e in Grecia, utilizzabili almeno con veicolo «euro tre»; cinque valide anche in Austria, utilizzabili almeno con veicolo «euro tre»; una «breve durata» (1x12) valida anche per la Grecia, utilizzabile almeno con veicolo «euro due»; cinquantotto utilizzabili almeno con veicoli «euro due»; dodici utilizzabili almeno con veicoli «euro tre».