Art. 14.
  L'aggiudicazione  dei  buoni  ordinari  del Tesoro viene effettuata
seguendo  l'ordine  decrescente  dei  prezzi offerti dagli operatori,
fino  a  concorrenza  dell'importo  offerto, salvo quanto specificato
agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
  Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non
possano   essere   totalmente  soddisfatte,  si  procede  al  riparto
pro-quota.
  Le    richieste   risultate   aggiudicate   vengono   regolate   ai
corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.