Art. 5.
  I buoni ordinari del Tesoro sono sottoscritti per un importo minimo
di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213
del  24 giugno  1998,  gli importi sottoscritti sono rappresentati da
iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.
  La  Banca  d'Italia  provvede  a  inserire,  in  via automatica, le
partite  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  sottoscritti  in  asta da
regolare  nel  servizio  di  compensazione  e  liquidazione  avente a
oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento.
L'operatore  partecipante  all'asta,  al  fine  di  regolare  i buoni
ordinari   del   Tesoro   assegnati,   puo'  avvalersi  di  un  altro
intermediario  da  comunicare  alla  Banca  d'Italia,  in  base  alla
normativa e alle modalita' dalla stessa stabilite.
  Sulla  base  delle  assegnazioni,  gli  intermediari  aggiudicatari
accreditano   i   relativi  importi  sui  conti  intrattenuti  con  i
sottoscrittori.