Art. 13.
  L'assegnazione  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  e' effettuata al
prezzo  rispettivamente  indicato  da  ciascun operatore partecipante
all'asta,  che  puo'  presentare  fino a tre richieste ciascuna ad un
prezzo diverso.
  Le   richieste   presentate  a  un  prezzo  superiore  a  100  sono
considerate formulate a un prezzo pari a 100.