Art. 14.
  L'aggiudicazione  dei  buoni  ordinari  del Tesoro viene effettuata
seguendo  l'ordine  decrescente  dei  prezzi offerti dagli operatori,
fino  a  concorrenza  dell'importo  offerto, salvo quanto specificato
agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
  Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non
possano   essere   totalmente  soddisfatte,  si  procede  al  riparto
pro-quota.
  Le    richieste   risultate   aggiudicate   vengono   regolate   ai
corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.
  Ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  dei  buoni ordinari del
Tesoro con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare
di  detti  titoli  semestrali  riservato  agli  specialisti,  di  cui
all'art.  1,  per  un  importo minimo del 10% dell'ammontare nominale
offerto   nell'asta  ordinaria,  aumentabile  con  comunicato  stampa
successivo  alla  chiusura  della  procedura  d'asta  ordinaria. Tale
tranche  e' riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato»
che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una
richiesta  effettuata  ad  un  prezzo  non inferiore al prezzo minimo
accoglibile  di  cui  all'art. 3 del presente decreto. Questi possono
partecipare  al  collocamento  supplementare inoltrando le domande di
sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 aprile 2005.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
  Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di
aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste
formulate  ad  un  prezzo  diverso  vengono  aggiudicate al descritto
prezzo medio ponderato.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  di  cui  agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno
«specialista»  dovra'  essere  presentata  secondo le modalita' degli
articoli 9  e  10  e  deve  contenere  l'indicazione dell'importo dei
titoli che si intende sottoscrivere.
  Ciascuna  richiesta  non  puo'  essere inferiore ad euro 1.500.000;
eventuali  richieste  di  importo  inferiore  non  vengono  prese  in
considerazione.
  Ciascuna  richiesta  non puo' superare l'intero importo offerto nel
collocamento   supplementare;   eventuali   richieste   di  ammontare
superiore  sono  accettate  fino  al  limite dell'importo offerto nel
collocamento supplementare stesso.
  Le   richieste   di   importo   non  multiplo  dell'importo  minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.