Art. 15.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre  aste  ordinarie  dei  buoni  ordinari del Tesoro semestrali, ivi
compresa  quella  ordinaria immediatamente precedente alla riapertura
stessa,  ed  il  totale  assegnato  nelle  medesime  aste agli stessi
specialisti  ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non
concorrono  alla  determinazione  dell'importo  spettante  a ciascuno
specialista  gli  importi  assegnati  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art.  2  del  presente  decreto.  Le  richieste  sono soddisfatte
assegnando  prioritariamente  a  ciascuno  specialista  il minore tra
l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
  Qualora  uno  o  piu'  «specialisti» dovessero presentare richieste
inferiori  a  quelle  loro  spettanti  di diritto, ovvero non abbiano
effettuato  nessuna  richiesta,  la  differenza  viene assegnata agli
operatori   che  abbiano  presentato  richieste  superiori  a  quelle
spettanti  di  diritto.  L'assegnazione  verra' effettuata in base ai
rapporti di cui al comma precedente.
  Il   regolamento   dei   titoli   sottoscritti   nel   collocamento
supplementare  viene  effettuato  dagli  operatori  assegnatari nello
stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria
indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.