Art. 5.
  I buoni ordinari del Tesoro sono sottoscritti per un importo minimo
di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213
del  24 giugno  1998,  gli importi sottoscritti sono rappresentati da
iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.
  La  Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite
dei  buoni  ordinari  del Tesoro sottoscritti in asta da regolare nel
servizio  di  compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti
finanziari  con  valuta  pari  a  quella  di regolamento. L'operatore
partecipante  all'asta,  al  fine  di  regolare  i buoni ordinari del
Tesoro  assegnati,  puo'  avvalersi  di  un  altro  intermediario  da
comunicare  alla  Banca  d'Italia,  in  base  alla  normativa  e alle
modalita' dalla stessa stabilite.
  Sulla  base  delle  assegnazioni,  gli  intermediari  aggiudicatari
accreditano   i   relativi  importi  sui  conti  intrattenuti  con  i
sottoscrittori.