(all. 1 - art. 1)
proposta  di  disciplinare  di produzione del vino a denominazione di
             origine controllata «Dolcetto di Dogliani»

                               Art. 1.

                        Denominazione e vini

    1. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»
e'  riservata  al  vino  rosso  che  risponde  alle  condizioni ed ai
requisiti  prescritti dal presente disciplinare di produzione, per la
seguente tipologia: «Dolcetto di Dogliani».

                               Art. 2.

                         Base ampelografica

    1. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»
e'  riservata  al  vino  ottenuto  dalle  uve provenienti dai vigneti
aventi  nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
vitigno Dolcetto 100%.

                               Art. 3.

                    Zona di produzione delle uve

    1.  Le  uve  destinate  alla produzione del vino designato con la
denominazione  di  origine  controllata «Dolcetto di Dogliani» devono
essere   prodotte   nella  zona  di  origine  costituita  dall'intero
territorio  dei  comuni  di:  Bastia,  Belvedere  Langhe,  Clavesana,
Ciglie',  Dogliani,  Farigliano,  Monchiero,  Rocca  di Ciglie' ed in
parte dal territorio dei comuni di Roddino e Somano.
    Tale  zona  e'  cosi' delimitata: da una linea che partendo dalla
confluenza  del  rio  Rataldo  con  il  fiume Tanaro segue il confine
comunale  tra  Monchiero  e  Novello  fino  a  incontrare  il confine
comunale  tra  Monchiero  e Monforte d'Alba. Segue detto confine che,
passando  per  quota  308, 311, 323, raggiunge il confine comunale di
Dogliani  in  prossimita'  di  cascina  Michelotti.  Segue  quindi il
confine comunale tra Dogliani e Monforte d'Alba fino a quota 385.
    Da  questo  punto  la  linea  di  delimitazione segue il torrente
Riavolo  fino  all'incontro  dello  stesso con il confine comunale di
Cissone  indi piega a destra seguendo il confine comunale tra Cissone
e  Roddino  fino  a  incontrare  nuovamente  il  confine  comunale di
Dogliani  in  prossimita'  di  quota  609.  Prosegue lungo il confine
comunale  tra Dogliani e Bossolasco indi, da cascina Ravera, segue la
strada  campestre  che  porta  a cascina Altavilla e quindi a cascina
Bicocca.  Raggiunge  il  concentrico  di  Somano e, in prossimita' di
quota  516,  si  inserisce  sulla  provinciale di Somano-Dogliani che
segue  in  direzione  di  Dogliani  fino  in prossimita' di quota 362
allorche' incontra il confine comunale di Dogliani.
    Indi  la linea di delimitazione prosegue seguendo successivamente
il   confine  tra  Dogliani  e  Bonvicino,  tra  Belvedere  Langhe  e
Bonvicino,   tra  Belvedere  Langhe  e  Murazzano,  tra  Clavesana  e
Marsaglia,  tra  Rocca  Ciglie'  e  Marsaglia,  tra  Rocca  Ciglie' e
Castellino  Tanaro,  tra Rocca Ciglie' e Niella Tanaro, tra Ciglie' e
Niella  Tanaro,  tra  Ciglie'  e Mondovi', tra Bastia e Mondovi', tra
Bastia e Carru', tra Clavesana e Carra', tra Farigliano e Carru', tra
Farigliano  e  Piozzo, tra Farigliano e Lequio Tanaro, tra Dogliani e
Lequio  Tanaro,  tra  Monchiero e Lequio Tanaro, fino a giungere alla
confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro.

                               Art. 4.

                      Norme per la viticoltura

    1.  Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla  produzione  del vino a Doc «Dolcetto di Dogliani» devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve
e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
    2.  In  particolare  le  condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
      terreni:   argillosi,   calcarei,   silicei  e  loro  eventuali
combinazioni;
      giacitura:   esclusivamente   collinare.   Sono   da  escludere
categoricamente  i  terreni  di fondovalle, umidi, pianeggianti e non
sufficientemente soleggiati;
      esposizione:  adatta  ad assicurare un'idonea maturazione delle
uve;
      densita'  d'impianto:  quelle  generalmente  usate  in funzione
delle  caratteristiche  peculiari  dell'uva  e  del  vino.  I vigneti
oggetto  di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti
da  un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non
inferiore a 3.300;
      forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali
(forma  di  allevamento: controspalliera e guyot) e/o comunque atti a
non modificare in negativo le caratteristiche di qualita' delle uve e
dei vini;
      pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
    3.  La  resa  massima  di  uva  ad  ettaro  di vigneto in coltura
specializzata per la produzione del vino «Dolcetto di Dogliani» ed il
titolo  alcolometrico  volumico  minimo  naturale  delle relative uve
destinate   alla   vinificazione  devono  essere  rispettivamente  le
seguenti:

                      |                |Titolo alcolometrico
Vini                  |Resa uva (kg/ha)|(volumico min. naturale)
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani}|8.000           |11,00 % vol

    La  resa  massima  di  uva  ammessa  per la produzione del vino a
denominazione   di   origine  «Dolcetto  di  Dogliani»  con  menzione
aggiuntiva  «vigna»  seguita  dal  relativo  toponimo  deve essere di
kg 7.200.
    La  resa  massima  della uve in vino non deve essere superiore al
70%,  qualora  la  resa uva vino superi detto limite, ma non oltre il
75%,  la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine
controllata.  Oltre  il  75%  decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
    Le  uve destinate alla produzione del vino «Dolcetto di Dogliani»
che  intendano  fregiarsi  della  menzione aggiuntiva «vigna» debbono
presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50%
vol.
    La  denominazione  di  origine controllata «Dolcetto di Dogliani»
puo'  essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche' tale vigneto
abbia  un'eta'  d'impianto di almeno 7 anni. Se l'eta' del vigneto e'
inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa e' pari:

                            Al terzo anno

                      |                |Titolo alcolometrico
Vini                  |Resa uva (kg/ha)|(volumico min. naturale)
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani}|5.800           |11,50 % vol




                            Al sesto anno

                      |                |Titolo alcolometrico
Vini                  |Resa uva (kg/ha)|(volumico min. naturale)
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani}|6.500           |11,50 % vol

    Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da
destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata «Dolcetto di Dogliani» devono essere riportati nei limiti
di  cui  sopra  purche'  la  produzione  globale non superi del 20% i
limiti  medesimi,  fermo  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i
quantitativi di cui trattasi.
    4.  In  caso  di  annata sfavorevole, che lo renda necessario, la
regione  Piemonte  fissa  una  resa  inferiore  a quella prevista dal
presente  disciplinare  anche differenziata nell'ambito della zona di
produzione di cui all'art. 3.
    5.  I  conduttori  interessati che prevedano di ottenere una resa
maggiore  rispetto  a  quella  fissata  dalla regione Piemonte ma non
superiore   a   quella   fissata  dal  precedente  punto  3  dovranno
tempestivamente,  e  comunque  almeno  cinque giorni prima della data
d'inizio  della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la
stima  della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi
competenti  per  territorio preposti al controllo, per consentire gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.
    6.  Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la
regione  Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del Consiglio
interprofessionale  puo'  fissare i limiti massimi di vino per ettaro
inferiori  a  quello  previsto  dal presente disciplinare in rapporto
alla  necessita'  di  conseguire un miglior equilibrio di mercato. In
questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

                               Art. 5.

                     Norme per la vinificazione

    1.  Le  operazioni  di  vinificazione del vino a denominazione di
origine  controllata  «Dolcetto di Dogliani» devono essere effettuate
all'interno  della  provincia  di  Cuneo.  Tuttavia, tenuto conto dei
diritti   acquisiti,  potranno  continuare  a  svolgere  le  suddette
operazioni  di  vinificazione  le  aziende  ricadenti in provincia di
Savona   che   gia'   dispongono  della  relativa  autorizzazione  ad
effettuare  tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente
disciplinare.
    2.  La  resa  massima  dell'uva  in vino finito non dovra' essere
supenore a:
Vini                     |Resa uva/vino   |Produzionew max di vino
{Dolcetto di Dogliani}   |70%             |5.600 l/ha
    Per  l'impiego  della  menzione  «vigna»,  fermo restando la resa
percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione
massima  di vino 1/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva
kg/ha di cui all'art. 4, punto 3.
    Qualora  tale  resa  superi  la percentuale sopraindicata, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto
il prodotto.
    3.  Nella  vinificazione  devono essere seguiti i criteri tecnici
piu'  razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire
al  vino  le  migliori  caratteristiche  di  qualita',  ivi  compreso
l'arricchimento,  secondo  i  metodi  riconosciuti dalla legislazione
vigente.
    4.  E'  consentita  a scopo migliorativo, una volta sola per ogni
partita  e previa segnalazione agli organismi competenti, l'aggiunta,
nella  misura  massima  del  15%,  di vino a denominazione di origine
controllata   «Dolcetto   di   Dogliani»   piu'   giovane  a  vino  a
denominazione  di  origine  controllata  «Dolcetto  di Dogliani» piu'
vecchio e viceversa.
    5.  Per  la  denominazione  di  origine  controllata «Dolcetto di
Dogliani»  la  scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le
condizioni  di  legge,  soltanto  verso  le  denominazioni di origine
controllata  «Langhe»  senza  specificazione  di  vitigno  e «Langhe»
Dolcetto.
    Per  il  vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di
Dogliani»  non  e'  consentito che la scelta vendemmiale derivi dalla
Denominazione   di  origine  controllata  e  garantita  «Dolcetto  di
Dogliani superiore» o «Dogliani»
    6.  Il  vino  destinato  a  denominazione  di origine controllata
«Dolcetto  di Dogliani» puo essere classificato, con le denominazioni
di  origine  controllata  «Langhe»  senza specificazione di vitigno e
«Langhe» Dolcetto purche' corrisponda alle condizioni ed ai requisiti
previsti   dal   relativo   disciplinare,  previa  comunicazione  del
detentore agli organi competenti.

                               Art. 6.

                     Caratteristiche al consumo

    1.  Il  vino  a denominazione di origine controllata «Dolcetto di
Dogliani»,  all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
      colore: rosso rubino;
      odore: fruttato e caratteristico;
      sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
      «Dolcetto di Dogliani» con menzione «vigna»: 11,50 % vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
    2.  E' facolta' del Ministero delle politiche agricole - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare
i  limiti  dell'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo con
proprio decreto.

                               Art. 7.

             Etichettatura designazione e presentazione

    1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine  controllata  «Dolcetto di Dogliani» e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle  previste dal presente
disciplinare  di  produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
    2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine  controllata  «Dolcetto  di Dogliani», e' consentito l'uso di
indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi  o ragioni sociali o
marchi  privati,  purche'  non  abbiano  significato  laudativo e non
traggano in inganno il consumatore.
    3. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine  controllata  «Dolcetto  di  Dogliani»,  la  denominazione di
origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche':
      le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
      tale  menzione  sia  iscritta  nella «Lista positiva» istituita
dall'organismo che detiene l'Albo dei vigneti della denominazione;
      coloro   che,  nella  designazione  e  presentazione  del  vino
«Dolcetto  di  Dogliani»,  intendono accompagnare la denominazione di
origine  con  la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione
delle uve e l'imbottigliamento del vino;
      la  vinificazione  delle  uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal
relativo  toponimo  sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei
registri e nei documenti di accompagnamento;
      la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata
in  caratteri  di  dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere
usato per la denominazione di origine.
    4. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine   controllata   «Dolcetto   di   Dogliani»,  e'  obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

                               Art. 8.

                           Confezionamento

    1.   I   contenitori   in   cui  viene  confezionato  il  vino  a
denominazione  di  origine  controllata «Dolcetto di Dogliani» per la
commercializzazione  devono  essere di vetro, di capacita' consentita
dalle  vigenti  leggi,  ma  comunque  non  inferiori  a 18,7 cl e con
l'esclusione del contenitore da 200 cl.
    2.  Il  vino  a denominazione di origine controllata «Dolcetto di
Dogliani»  con menzione «vigna» seguito dal relativo toponimo, per la
commercializzazione  deve  essere  immesso al consumo in bottiglie di
capacita'  nominale  inferiore a 500 cl con esclusione di contenitori
di capacita' nominale di 200 cl.