LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE
             E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»;
  a)  visto  lo  Statuto  della regione Sardegna, approvato con legge
costituzione 31 gennaio 1948, n. 2;
  b)  vista  la legge della regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, e
successive  modificazioni,  recante  «Norme  in materia di referendum
popolari»;
  c)  visto il decreto del Presidente della regione Sardegna n. 8 del
31 gennaio  2005, con il quale si indice per il giorno 12 giugno 2005
referendum parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna
19 giugno 2001, n. 8, recante «Modifiche dell'art. 6, comma 19, della
legge regionale 2 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)»;
  d) Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per
la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
  e)  Ritenuto  di  dover assicurare, anche mediante la pubblicazione
nella   Gazzetta   Ufficiale,  adeguata  conoscibilita'  al  presente
provvedimento,  che  in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento
ed estranei alla RAI;
                              Dispone:
nei   confronti   della   RAI   Radiotelevisione   Italiana  societa'
concessionaria   del   servizio  pubblico  radiotelevisivo,  come  di
seguito:
                               Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

  1. Le  disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono
alla  consultazione  referendaria  regionale  indetta  nella  regione
Sardegna  per  il  12 giugno  2005 e si applicano alla programmazione
radiotelevisiva  destinata  ad  essere  irradiata  esclusivamente nel
territorio  della  regione  Sardegna.  Esse  hanno effetto dal giorno
successivo  alla  data  di  pubblicazione  del presente provvedimento
nella  Gazzetta  Ufficiale  e  cessano  di  avere efficacia il giorno
successivo allo svolgimento del referendum regionale abrogativo.
  2. In  tutte  le  trasmissioni  che,  ai  sensi  e con i limiti del
presente  provvedimento,  operano  riferimenti  ai  temi  propri  del
referendum,   gli  spazi  sono  ripartiti  in  misura  eguale  tra  i
favorevoli  ed i contrari al relativo quesito. L'eventuale assenza di
sostenitori  di  una  delle  due  indicazioni  di voto non pregiudica
l'intervento   nelle   trasmissioni  degli  altri  soggetti,  ma  non
determina  un  aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel
corso  della  trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette
assenze.