LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»; a) visto lo Statuto della regione Sardegna, approvato con legge costituzione 31 gennaio 1948, n. 2; b) vista la legge della regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di referendum popolari»; c) visto il decreto del Presidente della regione Sardegna n. 8 del 31 gennaio 2005, con il quale si indice per il giorno 12 giugno 2005 referendum parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante «Modifiche dell'art. 6, comma 19, della legge regionale 2 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)»; d) Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; e) Ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilita' al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI; Dispone: nei confronti della RAI Radiotelevisione Italiana societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito: Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria regionale indetta nella regione Sardegna per il 12 giugno 2005 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata esclusivamente nel territorio della regione Sardegna. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento del referendum regionale abrogativo. 2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del referendum, gli spazi sono ripartiti in misura eguale tra i favorevoli ed i contrari al relativo quesito. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.