Art. 2. Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna referendaria nella regione Sardegna 1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della regione Sardegna ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito: a) la comunicazione politica relativa ai temi propri del referendum di cui all'art. 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto per il referendum. Essa si realizza mediante le tribune disposte dalla commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all'art. 5. Ai programmi di comunicazione politica sui temi del referendum non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non e' comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento; b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del referendum di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 6; c) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223; d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nella regione Sardegna non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario.