Art. 2.
            Tipologia della programmazione regionale RAI
durante la campagna referendaria nella regione Sardegna
  1. Nel   periodo   di   vigenza   del  presente  provvedimento,  la
programmazione  radiotelevisiva  regionale  della regione Sardegna ha
luogo  esclusivamente  nelle  forme  e  con  le modalita' indicate di
seguito:
    a)   la  comunicazione  politica  relativa  ai  temi  propri  del
referendum  di  cui all'art. 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio
2000,  n.  28,  puo'  effettuarsi  mediante forme di contraddittorio,
interviste  ed  ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due
opposte  indicazioni  di  voto  per  il  referendum. Essa si realizza
mediante  le  tribune  disposte  dalla  commissione  e  le  eventuali
ulteriori   trasmissioni   televisive  e  radiofoniche  autonomamente
programmate   dalla   RAI   di   cui  all'art.  5.  Ai  programmi  di
comunicazione  politica  sui temi del referendum non possono prendere
parte  persone  che risultino candidate in competizioni elettorali in
corso e a tali competizioni non e' comunque consentito, nel corso dei
programmi medesimi, alcun riferimento;
    b)  i  messaggi  politici autogestiti relativi ai temi propri del
referendum  di  cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio
2000,  n.  28,  sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio.
Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 6;
    c) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari regionali ed
i  relativi  approfondimenti,  purche'  la  loro  responsabilita' sia
ricondotta  a  quella di specifiche testate giornalistiche registrati
ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
    d)  in  tutte  le altre tipologie di trasmissione irradiate nella
regione  Sardegna  non  possono  aver  luogo riferimenti specifici al
quesito referendario.