Art. 3.
           Soggetti politici legittimati alle trasmissioni
  1. Alle  trasmissioni  che  trattano  i  temi propri del referendum
possono prendere parte:
    a) il Comitato promotore del quesito referendario;
    b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale della
regione Sardegna;
    c)  le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b),
presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto,
con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento
europeo;
    d)  i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi,
comunque  denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di
rilevanza  regionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui
alle  lettere  a),  b)  e  c),  che  abbiano un interesse obiettivo e
specifico  al  quesito  referendario.  La  loro  partecipazione  alle
trasmissioni  e'  soggetta  alle  condizioni  e  ai  limiti di cui al
presente provvedimento.
  2. I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  lettera  d), devono essersi
costituiti  come organismi collettivi entro i dieci giorni successivi
alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del presente
provvedimento.  Entro  lo  stesso  termine  essi chiedono al Comitato
regionale  per le comunicazioni della regione Sardegna di partecipare
alle  trasmissioni,  indicando  preventivamente  se  si dichiareranno
favorevoli  o  contrari al quesito referendario. Il Comitato, entro i
cinque   giorni   successivi  alla  richiesta,  valuta  la  rilevanza
regionale  dei  soggetti  richiedenti e il loro interesse obiettivo e
specifico al quesito referendario.