Art. 3. Soggetti politici legittimati alle trasmissioni 1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del referendum possono prendere parte: a) il Comitato promotore del quesito referendario; b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale della regione Sardegna; c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo; d) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza regionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento. 2. I soggetti di cui al comma 1, lettera d), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro lo stesso termine essi chiedono al Comitato regionale per le comunicazioni della regione Sardegna di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario. Il Comitato, entro i cinque giorni successivi alla richiesta, valuta la rilevanza regionale dei soggetti richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.