Art. 4. Illustrazione dei quesiti e delle modalita' di votazione 1. A partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nella regione Sardegna una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano il quesito referendario, ed informa sulle modalita' di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. La scheda televisiva e quella radiofonica sono trasmesse alla Commissione.