Art. 4.
      Illustrazione dei quesiti e delle modalita' di votazione
  1. A  partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del  presente provvedimento, la RAI predispone e
trasmette  nella  regione  Sardegna  una  scheda  televisiva  ed  una
radiofonica  che illustrano il quesito referendario, ed informa sulle
modalita'  di  votazione, sulla data e gli orari della consultazione.
La  scheda  televisiva  e  quella  radiofonica  sono  trasmesse  alla
Commissione.