Art. 5. Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica 1. In riferimento al referendum del 12 giugno 2005, la RAI organizza e trasmette nella regione Sardegna tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'art. 3, comma 1, con le seguenti modalita': a) il Comitato promotore di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e' invitato dalla RAI a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di voto favorevole; b) le forze politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), sono invitate dalla RAI a prendere parte alle tribune; la partecipazione non puo' aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato se sono favorevoli o contrarie al quesito referendario; c) la RAI individua quali tra i Comitati di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonche' degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario. 2. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 11 e domenica 12 giugno 2005. 3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.