Art. 5.
    Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica
  1. In   riferimento  al  referendum  del  12 giugno  2005,  la  RAI
organizza  e  trasmette  nella regione Sardegna tribune referendarie,
televisive  e  radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o
quella  della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti
individuati all'art. 3, comma 1, con le seguenti modalita':
    a)  il Comitato promotore di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),
e'  invitato  dalla RAI a prendere parte alle tribune, per illustrare
le  motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di
voto favorevole;
    b)  le  forze  politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e
c),  sono  invitate  dalla  RAI  a  prendere  parte  alle tribune; la
partecipazione  non  puo'  aver  luogo  se  non dopo che esse abbiano
dichiarato se sono favorevoli o contrarie al quesito referendario;
    c) la RAI individua quali tra i Comitati di cui all'art. 3, comma
1, lettera d), possono essere invitati a prendere parte alle tribune,
tenendo  conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza
organizzativa   di  ciascuno,  nonche'  degli  spazi  disponibili  in
ciascuna  tribuna,  anche  in rapporto all'esigenza di ripartire tali
spazi  in  parti  uguali  tra  i  favorevoli  e i contrari al quesito
referendario.
  2. Le  tribune  di  cui  al  presente  articolo  non possono essere
trasmesse nei giorni di sabato 11 e domenica 12 giugno 2005.
  3. Le  ulteriori  trasmissioni  di  comunicazione politica, diverse
dalle  tribune,  eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.