Art. 6. Messaggi autogestiti 1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori. 2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento. Nella richiesta, rivolta alla RAI entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento essi: a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere; b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti; c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI; d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), dichiarano che il Corecom ha valutato positivamente la loro rilevanza regionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario. 3. Nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle richieste di cui al comma 2, la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute la RAI puo' altresi' stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario e' trasmesso alla Commissione e alla Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi e' effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.