Art. 6.
                        Messaggi autogestiti
  1. La  programmazione  dei  messaggi  politici  autogestiti  di cui
all'art.  4,  commi  3  e  10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e
all'art.  2,  comma  1,  del presente provvedimento, ha luogo in rete
regionale in appositi contenitori.
  2. I  messaggi  di  cui  al  comma  1  possono essere richiesti dai
medesimi soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento. Nella
richiesta,  rivolta  alla RAI entro i quindici giorni successivi alla
data   di   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente
provvedimento essi:
    a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;
    b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
    c)  specificano  se  e  in quale misura intendano avvalersi delle
strutture  tecniche  della  RAI,  ovvero  fare  ricorso  a  filmati e
registrazioni  realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard
equivalenti a quelli abituali della RAI;
    d)  se  rientranti  tra  i  soggetti  di cui all'art. 3, comma 1,
lettera  d),  dichiarano  che il Corecom ha valutato positivamente la
loro rilevanza regionale e il loro interesse obiettivo e specifico al
quesito referendario.
  3. Nei  cinque  giorni  successivi  al termine per la presentazione
delle  richieste  di  cui  al  comma  2,  la  RAI determina il numero
giornaliero  dei  contenitori  e  ne  definisce  la  collocazione nel
palinsesto.   In  rapporto  al  numero  complessivo  delle  richieste
pervenute  la  RAI  puo'  altresi'  stabilire  il  numero  massimo di
presenze  settimanali  di ciascun soggetto. Il relativo calendario e'
trasmesso  alla  Commissione  e  alla Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
  4. Gli  spazi  disponibili  in  ciascun  contenitore  sono comunque
ripartiti in parti eguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari
al  quesito  referendario.  L'individuazione dei relativi messaggi e'
effettuata,  ove  necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza
tra i soggetti che li hanno richiesti.