Art. 2.
  L'Amministrazione provinciale di Avellino provvedera', a sua cura e
spese,   a   volturare  a  proprio  nome  l'intestazione  del  suoli,
effettuata  dal  concessionario  -  secondo direttive - nei confronti
delle  amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione
degli interventi ex art. 21 e 32 legge n. 219/1981.