Art. 2. L'Amministrazione provinciale di Avellino provvedera', a sua cura e spese, a volturare a proprio nome l'intestazione del suoli, effettuata dal concessionario - secondo direttive - nei confronti delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex art. 21 e 32 legge n. 219/1981.