Art. 3.
  1.  Il  sindaco  di  Cerzeto  e' autorizzato ad assegnare ai nuclei
familiari  la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia
stata  distrutta  in  tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in
esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', un contributo
per  l'autonoma  sistemazione  fino  ad  un  massimo  di  Euro 400,00
mensili,  e,  comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente
del  nucleo  familiare  abitualmente  e  stabilmente  residente nella
abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola
unita',  il  contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. Qualora
nel  nucleo  familiare  siano presenti persone di eta' superiore a 65
anni,  portatori  di handicap, ovvero disabili con una percentuale di
invalidita'   non   inferiore  al  67%,  e'  concesso  un  contributo
aggiuntivo  di  Euro  100,00  mensili  per  ognuno dei soggetti sopra
indicati.  Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano
oggettivamente  inadeguati  i contributi previsti nel presente comma,
il sindaco di Cerzeto e' autorizzato ad erogare i contributi anche in
misura diversa, comunque nel limite massimo di Euro 500,00.
  2.   Il   sindaco   di   Cerzeto   e'  autorizzato  a  reperire  la
disponibilita'  di  sistemazioni alloggiative alternative; i benefici
economici  di cui al comma 1 sono concessi, a decorrere dalla data di
sgombero  dell'immobile  e  sino  a  che  non  si siano realizzate le
condizioni  per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto
ad  altra sistemazione avente carattere di stabilita', e non spettano
a coloro che fruiscono di una sistemazione alloggiativa alternativa.
  3.  Il sindaco di Cerzeto, sulla base di apposita relazione tecnica
contenente  la  descrizione  degli  interventi  da  realizzare  ed  i
relativi  costi  stimati,  provvede,  altresi', per l'allestimento di
apposite  strutture  da  destinare  per  lo  svolgimento di attivita'
agricole   e  zootecniche  nel  limite  massimo  di  spesa  per  ogni
intervento,  di  Euro 4.000,00,  fatte  salve  le eventuali ulteriori
determinazioni  da  assumere  in sede di ricostruzione in ordine agli
aiuti  finanziari  che  potranno  essere  appositamente  previsti,  e
rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovra' essere
considerato un'anticipazione.