Art. 3. 1. Il sindaco di Cerzeto e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il sindaco di Cerzeto e' autorizzato ad erogare i contributi anche in misura diversa, comunque nel limite massimo di Euro 500,00. 2. Il sindaco di Cerzeto e' autorizzato a reperire la disponibilita' di sistemazioni alloggiative alternative; i benefici economici di cui al comma 1 sono concessi, a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e non spettano a coloro che fruiscono di una sistemazione alloggiativa alternativa. 3. Il sindaco di Cerzeto, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, provvede, altresi', per l'allestimento di apposite strutture da destinare per lo svolgimento di attivita' agricole e zootecniche nel limite massimo di spesa per ogni intervento, di Euro 4.000,00, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovra' essere considerato un'anticipazione.