Art. 4.
  1. Il sindaco di Cerzeto e' altresi' autorizzato ad erogare:
    a)  un contributo a favore dei titolari di attivita' commerciali,
produttive,  agricole,  agroindustriali, agrituristiche, zootecniche,
artigianali,  professionali,  di  servizi  e  turistiche interrotte a
seguito   dell'evento   calamitoso.  L'ammontare  del  contributo  e'
correlato alla durata della sospensione dell'attivita' e quantificato
nella  misura  dei  redditi prodotti dall'attivita', quali risultanti
dalla ultima dichiarazione annuale presentata, in ragione del periodo
di  tempo interessato. A tal fine gli interessati presentano apposita
istanza  corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed
il  periodo  necessario per il riavvio delle attivita' sopraelencate,
anche  in  altra  sede, e dalla copia della dichiarazione dei redditi
presentata nel 2004, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli
articoli 47   e  76  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 novembre  2000,  n.  445.  Per importi superiori ad Euro 10.000,00
ovvero per attivita' avviate nel corso dell'anno 2005, l'istanza deve
essere   corredata  da  perizia  giurata  redatta  da  professionista
autorizzato  alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del
decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 241. Per le imprese agricole
che  determinano  il  reddito  ai  sensi dell'art. 29 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, il reddito
stesso e' determinato sulla base di perizia giurata;
    b) un contributo a favore dei titolari degli esercizi commerciali
pari  al  70%  del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o
distrutte  a  causa  degli  eventi franosi e non utilizzate, ne' piu'
utilizzabili.  A  tal  fine gli interessati allegano alla domanda una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorieta' resa ai sensi del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale
risulti  la  tipologia,  la  quantita' ed il prezzo di acquisto delle
merci in questione, accompagnata dalle fatture aventi ad oggetto, sia
pure in parte, le merci stesse;
    c)  un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la
propria  attivita'  lavorativa  in  immobili sgomberati, pari all'80%
degli   oneri  sostenuti  per  i  conseguenti  traslochi  e  depositi
effettuati,  e  comunque fino ad un massimo di Euro 5.000. A tal fine
gli  interessati presentano apposita documentazione giustificativa di
spesa;
    d)  un  contributo  a  favore  dei  proprietari  di  beni  mobili
registrati  e di quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili
che  abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di detti
beni  pari  al  40%  del  valore  del  danno  subito,  al netto degli
eventuali  indennizzi  assicurativi,  accertato  con apposita perizia
giurata;  per  i danni fino a Euro 2.500,00 si provvede sulla base di
dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta' resa ai sensi degli
articoli 47   e  76  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 novembre 2000, n. 445.
  2.   I   contributi  di  cui  al  presente  articolo  costituiscono
anticipazioni  su  eventuali  future  provvidenze  a qualunque titolo
previste  e  non  concorrono alla formazione del reddito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.