Art. 6.
  1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza,
nonche'  quelli  connessi alle iniziative poste in essere dal sindaco
di  Cerzeto  per  fronteggiare l'emergenza, si provvede nel limite di
1,5  milioni  di euro, a carico del Fondo della protezione civile con
imputazione  agli  stanziamenti  di  cui all'art. 1, comma 203, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.