Art. 6. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, nonche' quelli connessi alle iniziative poste in essere dal sindaco di Cerzeto per fronteggiare l'emergenza, si provvede nel limite di 1,5 milioni di euro, a carico del Fondo della protezione civile con imputazione agli stanziamenti di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.