Art. 9. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, la deroga alle seguenti disposizioni: legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 cosi' come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56; legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20; legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, art. 3; legge 27 dicembre 1985, n. 816, art. 4, comma 3; legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis e 21-ter, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/36/CEE del 14 giugno 1993; legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies e 37-sexies e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle su indicate norme, nel rispetto della direttiva comunitaria 93/37/CEE del 14 giugno 1993; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, nel rispetto della direttiva comunitaria 92/50/CEE del 18 giugno 1992; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25, nel rispetto delle direttive comunitarie 90/531/CEE e 93/38/CEE; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21; decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10; legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14; decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999; legge 23 dicembre 1999, n. 488, articoli 26 e 27; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53; contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001, art. 14; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 151; legge 9 dicembre 1998, n. 431, articoli 2 e 3; legge regione Calabria 16 aprile 2003, n. 19, art. 65; leggi regionali strettamente connesse all'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 2005 Il Presidente: Berlusconi