Art. 9.
  1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
e'  autorizzata,  nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 22 ottobre 2004, la deroga alle seguenti disposizioni:
    legge  25 giugno  1865,  n.  2359, articoli 4, 17 e 18 cosi' come
modificata  ed  integrata dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 327/2001;
    regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche
ed  integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20,
21, 58 e 81;
    regio  decreto  23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;
    decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
art. 56;
    legge   22   ottobre   1971,  n.  865,  e  successive  modifiche,
articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;
    legge   3 gennaio   1978,   n.   1,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, art. 3;
    legge 27 dicembre 1985, n. 816, art. 4, comma 3;
    legge  8 luglio  1986,  n.  349,  art. 6 e disposizioni normative
regionali in materia di valutazione di impatto ambientale;
    decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articoli 1, 2, 3, 6,
7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28;
    legge   7 agosto   1990,   n.  241,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16;
    decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modifiche ed integrazioni articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12,  14,  16,  17, 18, 19, 20, 21, 21-bis e 21-ter, coordinato con le
disposizioni  del  decreto  legislativo  25 febbraio 2000, n. 65, nel
rispetto della direttiva comunitaria n. 93/36/CEE del 14 giugno 1993;
    legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive modificazioni,
articoli 2,  4,  6,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24,  25,  27,  28,  29,  30,  32,  33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater,
37-quinquies e 37-sexies e le disposizioni del decreto del Presidente
della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n. 554, strettamente collegate
all'applicazione   delle   su  indicate  norme,  nel  rispetto  della
direttiva comunitaria 93/37/CEE del 14 giugno 1993;
    decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n. 157, come modificato ed
integrato   dal   decreto   legislativo   25 febbraio  2000,  n.  65,
articoli 3,  6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e
29,  nel rispetto della direttiva comunitaria 92/50/CEE del 18 giugno
1992;
    decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25, nel rispetto
delle direttive comunitarie 90/531/CEE e 93/38/CEE;
    decreto-legge   5 ottobre   1993,   n.   398,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;
    decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14;
    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9;
    decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23 dicembre
1999;
    legge 23 dicembre 1999, n. 488, articoli 26 e 27;
    decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23 dicembre
1999;
    decreto   legislativo   30 marzo   2001,  n.  165,  e  successive
modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;
    contratto  collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente
dell'area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001, art. 14;
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 151;
    legge 9 dicembre 1998, n. 431, articoli 2 e 3;
    legge regione Calabria 16 aprile 2003, n. 19, art. 65;
    leggi   regionali   strettamente  connesse  all'attuazione  degli
interventi previsti nella presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 aprile 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi