Art. 2.

  1.  Le  banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale
sono  individuate  dalle  Regioni  sulla  base di quanto previsto dai
relativi  piani  sanitari regionali, debbono essere accreditate sulla
base  di  programmi definiti e del documentato operare in accordo con
requisiti e standard previsti dalle Societa', Organizzazioni e Gruppi
clinico  scientifici  di cui alla premessa nonche' dall'Accordo Stato
Regioni  del  10 luglio  2003,  e debbono procedere alla tipizzazione
delle cellule raccolte.