Art. 4. 1. L'autorizzazione all'esportazione di campioni di sangue placentare autologo puo' essere richiesta al Ministero della salute - Direzione generale della Prevenzione sanitaria, da soggetti che, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1, comma 2, e previo counselling con il Centro nazionale per i trapianti, decidano comunque di conservare detti campioni a proprie spese presso banche private operanti all'estero. 2. Ai fini dell'esportazione, detta richiesta recante: a) dati anagrafici dei genitori richiedenti; b) Paese e struttura di destinazione; c) posto di frontiera e mezzo di trasporto; d) data di partenza; deve essere corredata, oltre che dalla documentazione attestante l'avvenuto counselling, da idonea certificazione redatta dalla Direzione Sanitaria della struttura sede del ricovero, ove e' raccolto il campione, attestante: la negativita' ai markers dell'epatite B, C e dell'HIV, eseguiti sul siero materno, la rispondenza del confezionamento ai requisiti previsti in materia di spedizione e trasporto di materiali biologici, di cui alle circolari del Ministero della Salute n. 16 del 20 luglio 1994 e n. 3 dell'8 maggio 2003 ed alle eventuali normative regionali.