Art. 4.

  1.   L'autorizzazione   all'esportazione   di  campioni  di  sangue
placentare autologo puo' essere richiesta al Ministero della salute -
Direzione  generale della Prevenzione sanitaria, da soggetti che, non
ricorrendo  le  condizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2, e previo
counselling  con  il  Centro  nazionale  per  i  trapianti,  decidano
comunque  di  conservare detti campioni a proprie spese presso banche
private operanti all'estero.
  2. Ai fini dell'esportazione, detta richiesta recante:
    a) dati anagrafici dei genitori richiedenti;
    b) Paese e struttura di destinazione;
    c) posto di frontiera e mezzo di trasporto;
    d) data di partenza;
  deve  essere  corredata,  oltre che dalla documentazione attestante
l'avvenuto   counselling,  da  idonea  certificazione  redatta  dalla
Direzione  Sanitaria  della  struttura  sede  del  ricovero,  ove  e'
raccolto il campione, attestante:
    la  negativita' ai markers dell'epatite B, C e dell'HIV, eseguiti
sul siero materno,
    la  rispondenza  del  confezionamento  ai  requisiti  previsti in
materia di spedizione e trasporto di materiali biologici, di cui alle
circolari  del Ministero della Salute n. 16 del 20 luglio 1994 e n. 3
dell'8 maggio 2003 ed alle eventuali normative regionali.