Art. 5.

  La  presente  ordinanza  ha vigore per un anno a partire dalla data
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  La  presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica Italiana.
    Roma, 7 aprile 2005
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2005

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 28